Conto giudiziale improcedibile per consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 62 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili che l’ente locale destina all’uso degli uffici è titolare di un mero debito di vigilanza, non di un debito di custodia, e non è pertanto tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio. La qualifica di agente contabile presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio di quanto ricevuto. In difetto di tali requisiti il giudizio di conto è improcedibile, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo è investita del giudizio di conto relativo alla gestione di un agente contabile di un ente locale, per l’esercizio finanziario 2020. Il conto è reso in relazione a un elenco di beni mobili e immobili iscritti nell’inventario dell’ente, comprendente immobili, impianti, veicoli e automezzi destinati all’uso degli uffici.
Il magistrato relatore, dopo aver ricostruito la disciplina dei consegnatari di beni, ha sollevato dubbi sull’ammissibilità e sulla procedibilità del conto, rilevando che la gestione rendicontata non riguarda beni per i quali l’agente abbia un debito di custodia. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo la dichiarazione di improcedibilità, rimettendosi al Collegio. L’agente contabile non è comparso in udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude la resa del conto giudiziale per chi detiene mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Richiama poi l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario incaricato della gestione e conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La giurisprudenza contabile distingue il debito di custodia dal debito di vigilanza. Il primo connota chi gestisce un deposito o un magazzino, alimentato da produzione o acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il secondo riguarda la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e la gestione delle scorte operative strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio.
La Corte precisa che, qualora la giacenza presso i singoli uffici ecceda la ragionevole necessità di assicurarne il funzionamento, essa risponde a esigenze di continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e conseguente assoggettamento al giudizio di conto. I beni di consumo costituenti scorte operative restano invece esclusi, salvi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Nel caso concreto, i beni indicati negli elenchi risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino secondo il modello richiamato dal D.P.R. n. 194/1996. Grava quindi sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. In aderenza alle conclusioni della Procura erariale, l’Amministrazione resta tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, il Collegio dispone la compensazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.