Rinuncia ai capi di domanda e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 164 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia ai singoli capi di domanda, quale espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni già formulate, rientra nei poteri del difensore e non richiede l’accettazione della controparte, distinguendosi dalla rinunzia agli atti del giudizio e dalla disposizione negoziale del diritto in contesa. Dopo la precisazione delle conclusioni è vietato estendere il thema decidendum mediante nuove domande ed eccezioni, ma è consentito restringerlo attraverso la rinuncia a qualche capo di domanda o a qualche eccezione. La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando sopravvengano fatti obiettivi, posteriori alla domanda, che eliminino in concreto il contrasto tra le parti e facciano venir meno ogni interesse alla pronuncia, purché tale rimozione sia riconosciuta o ammessa da tutte le parti interessate. In materia di spese, la soccombenza virtuale giustifica la condanna della parte che abbia riconosciuto la pretesa solo dopo l’instaurazione del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione di reversibilità, ha chiesto il riconoscimento di tre benefici: l’assegno al nucleo familiare per il figlio inabile ai sensi dell’art. 2, comma 6, D.L. n. 69/1988, convertito con L. n. 153/1988; l’integrazione al trattamento minimo ex art. 6 D.L. n. 463/1983, convertito con L. n. 638/1983; la maggiorazione sociale ex art. 1 L. n. 544/1988. L’INPS, costituendosi, ha eccepito l’infondatezza delle ultime due domande e ha invocato la cessazione della materia del contendere sull’assegno familiare, avendolo riconosciuto in data 6 giugno 2024. All’udienza del 23 luglio 2024 il difensore della ricorrente ha dato atto della cessazione per l’assegno, ha rinunciato alle altre due domande e ha insistito sulla condanna alle spese per il capo riconosciuto dall’Istituto.
La Motivazione della Corte
Il giudice prende anzitutto atto della rinuncia ai due capi relativi all’integrazione al trattamento minimo e alla maggiorazione sociale. Richiamando Cass. Sez. II n. 4837 del 2019, il Collegio ricostruisce la distinzione tra la rinuncia alla domanda o ai singoli capi, che rientra nei poteri del difensore e ne esprime la discrezionalità tecnica, la rinunzia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., che richiede forme rigorose e accettazione della controparte, e la disposizione negoziale del diritto, che costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante alla parte o a un procuratore con mandato speciale.
Il percorso argomentativo valorizza il principio secondo cui, dopo la precisazione delle conclusioni, non è consentito estendere il thema decidendum con nuove domande ed eccezioni non confutabili ex adverso, mentre è ammesso restringerlo mediante rinuncia a qualche capo di domanda. Da qui la declaratoria di non luogo a provvedere sulle due domande rinunciate.
Quanto all’assegno al nucleo familiare, la Corte ritiene integrati i presupposti della cessazione della materia del contendere. Richiamando Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana n. 938 del 2007, il giudice ribadisce che la cessazione postula la composizione della lite e il venir meno di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio per un fatto sopravvenuto, riconosciuto o ammesso da tutte le parti interessate. Nel caso concreto l’INPS ha riconosciuto la fondatezza della pretesa e ha depositato il prospetto di calcolo degli arretrati; la difesa della ricorrente ha dato atto del riconoscimento, senza formulare rilievi sull’ammontare.
Sul regime delle spese il giudice distingue: nessuna statuizione per le domande oggetto di rinuncia, mentre per il capo riconosciuto opera il principio della soccombenza virtuale, poiché l’Istituto ha riconosciuto il diritto solo dopo l’instaurazione del giudizio. Dispone quindi la condanna dell’INPS al pagamento delle spese, liquidate in Euro 300,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Nota della Redazione
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