Irripetibile l’indebito pensionistico da errore di calcolo dell’INPS (Corte dei Conti Sez. I App. n. 23 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di indebito pensionistico, il legittimo affidamento del percettore di buona fede si individua attraverso elementi oggettivi e soggettivi, quali il decorso del tempo, la rilevabilità in concreto dell’errore secondo l’ordinaria diligenza e le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio. Quando l’indebito derivi esclusivamente da un errore di calcolo dell’Amministrazione previdenziale, non imputabile all’accipiens, e questi versi in buona fede, ne va dichiarata l’irripetibilità. L’affidamento non si esaurisce nella scadenza del termine procedimentale per l’adozione del provvedimento definitivo, ma va accertato caso per caso, verificando se il protrarsi del tempo abbia contribuito a consolidarlo.
Il Fatto
La vicenda riguarda una titolare di pensione di inabilità dal 1° aprile 2014, la cui prestazione era stata riliquidata dall’INPS con provvedimento del 27 febbraio 2017. A seguito della variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria, l’importo mensile passava da 1.447,66 euro a 1.190,11 euro lordi. Il 14 maggio 2020 l’Istituto emetteva un provvedimento di recupero per 9.974,23 euro, riferito al periodo dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2017.
La Sezione giurisdizionale per il Piemonte, con sentenza n. 123/2022, accoglieva il ricorso dell’interessata e dichiarava irripetibile la somma. L’INPS proponeva appello, deducendo la violazione dell’art. 162 del d.P.R. n. 1092/1973 e dei principi delle Sezioni Riunite n. 2/QM/2012, sostenendo l’insussistenza dell’affidamento. Nelle more la pensionata decedeva e si costituiva l’erede.
La Motivazione della Corte
La questione attiene alla ripetibilità dell’indebito pensionistico formatosi per un errore di calcolo ammesso dall’Istituto in sede di liquidazione. La Sezione d’appello richiama i criteri elaborati dalle Sezioni Riunite n. 2/QM/2012: il decorso del tempo, valutato anche con riguardo ai termini procedimentali e al termine triennale ricavabile da altre fattispecie; la rilevabilità in concreto dell’errore secondo l’ordinaria diligenza; le ragioni della modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza degli elementi necessari alla liquidazione definitiva.
Su questa base, la Corte osserva che l’affidamento del percettore non può identificarsi con la sola scadenza del termine procedimentale per l’adozione del provvedimento definitivo. Benché tale circostanza resti rilevante, occorre verificare caso per caso se il protrarsi del tempo abbia contribuito a ingenerare nel percipiente, sulla scorta di elementi oggettivi e soggettivi, il progressivo consolidamento di un legittimo affidamento.
Nel caso concreto, l’indebito è stato determinato da ragioni riconducibili esclusivamente all’INPS. L’errore concerne i riconteggi relativi alla corretta applicazione delle disposizioni sul cumulo dei contributi accreditati, in parte nell’assicurazione generale obbligatoria e in parte nella gestione pubblica. La pensionata non poteva accorgersi dell’errore commesso nella liquidazione provvisoria.
La giurisprudenza contabile è univoca nell’affermare che, quando la formazione dell’indebito debba farsi risalire per intero al comportamento dell’Istituto previdenziale e sia indubitabile la buona fede dell’accipiens, ne va dichiarata l’irripetibilità. In assenza di alcun fatto o atto della ricorrente che abbia inciso sull’errore, deve escludersi la possibilità di recupero. L’appello è pertanto rigettato, con conferma dell’irripetibilità; le spese di lite, quantificate in 1.500,00 euro oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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