Estinzione del giudizio pensionistico per mancata comparizione dei ricorrenti (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 180 del 18.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, la mancata comparizione dei ricorrenti all’udienza, in assenza di attività processuale idonea a impedire la decadenza, determina l’estinzione del giudizio. Gli artt. 181 e 309 c.p.c. costituiscono espressione di un principio generale richiamato dall’art. 7, comma 2, c.g.c. e trovano applicazione anche nel rito pensionistico. La rinuncia della parte resistente a insistere per la decisione non osta alla declaratoria, una volta accertata l’inattività della parte ricorrente. Non assume rilievo la nota depositata dal difensore dei resistenti quando difetti di sottoscrizione e si richiami a un provvedimento autorizzativo di trattazione cartolare mai adottato.

Il Fatto

Due ricorrenti hanno adito la Sezione giurisdizionale per la Puglia chiedendo la rideterminazione del trattamento pensionistico. A sostegno della domanda hanno prospettato profili di illegittimità costituzionale ed euro-unitaria delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 309-310, legge n. 197/2022, chiedendo la rimessione degli atti alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia UE.

Si sono costituiti l’INPS e l’Avvocatura distrettuale dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Economia. All’udienza del 3 luglio 2024 nessuno è comparso per i ricorrenti e il giudice ha disposto il rinvio ai sensi dell’art. 181, secondo comma, c.p.c. All’udienza del 17 settembre 2024 la situazione si è ripetuta: assenza dei ricorrenti e dichiarata mancanza di interesse dell’INPS alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice affronta anzitutto il valore della nota depositata il 10 giugno 2024, con la quale il difensore dei resistenti ha trasmesso prova dell’avvenuta notifica richiamandosi alle conclusioni dell’atto introduttivo. La Corte rileva che la nota è priva di sottoscrizione e che fa riferimento a un provvedimento autorizzativo di trattazione cartolare mai adottato. Da qui la conclusione che a essa non può attribuirsi alcun valore processuale.

Accertata l’assenza dei ricorrenti a entrambe le udienze, il Collegio verifica i presupposti per la declaratoria di estinzione. Richiama gli artt. 181 e 309 c.p.c. e li qualifica come espressione di un principio generale operante anche nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, in forza del rinvio contenuto nell’art. 7, comma 2, c.g.c.

Il percorso argomentativo si sostiene su un precedente di Sezione giurisdizionale d’appello — Corte dei conti, II Sez. Giur. App., 31 dicembre 2019, n. 517 — e su due pronunce della stessa Sezione pugliese, n. 138/2023 e n. 148/2024. Il richiamo vale a confermare che l’inerzia della parte ricorrente, protratta e non giustificata, preclude l’esame nel merito della domanda di rideterminazione.

La mancanza di interesse alla decisione manifestata dal difensore dell’INPS non muta l’esito. Il giudice non la valorizza come rinuncia agli atti né come fatto impeditivo dell’estinzione: la pronuncia si fonda esclusivamente sull’inattività dei ricorrenti. Ne segue la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *