Compenso forfettario d’impiego: visti dei vertici e assenza di colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 412 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per illegittima corresponsione del compenso forfettario d’impiego, la sottoscrizione dell’atto attributivo del compenso da parte del superiore gerarchico non è di per sé fonte di responsabilità. Il Comandante di Reparto è il responsabile del procedimento amministrativo di spesa, quale titolare della relativa unità organizzativa e soggetto preposto all’adozione del provvedimento finale. La controfirma del Capo di Stato Maggiore genera un controllo sull’operato del reparto, ma la responsabilità del superiore presuppone la colpa grave. Questa va accertata con giudizio prognostico ex ante e in concreto, verificando lo scostamento tra la condotta tenuta e quella dell’agente modello. Se lo scostamento resta modesto e il controllo esercitato attiene alla corretta esecuzione degli ordini, non alla spettanza dell’indennità, la condotta resta sul piano della colpa lieve e la domanda erariale è infondata.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania ha citato in giudizio tre ufficiali — nella specie i vertici pro tempore del Reparto Supporti Generali e del soppresso COMLOG SUD dell’Esercito — chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale quantificato, per ciascuno, a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione, interessi e spese.

La vicenda trae origine da un’informativa del 2017 del Polo di Mantenimento Pesante Sud, che aveva segnalato irregolarità emerse da una indagine interna amministrativa. Secondo l’attore erariale, i convenuti avrebbero attribuito e autorizzato il pagamento del compenso forfettario d’impiego (CIF) al personale del Reparto in assenza dei presupposti prescritti dalla normativa di settore, firmando con colpa grave gli ordini di pagamento. I convenuti hanno eccepito la prescrizione dell’azione e, nel merito, l’assenza di un proprio apporto causale e di colpa grave.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio respinge l’eccezione di prescrizione. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, che decorrono — secondo l’art. 2935 cod. civ. — dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L’exordium praescriptionis del danno erariale coincide con il momento in cui il danno si esteriorizza, divenendo percepibile e riconoscibile come ingiusto.

Nel caso di specie, solo l’attività ispettiva ha portato a emersione le irregolarità sulla non corretta erogazione del compenso forfettario. Da qui la decorrenza dal febbraio 2014; poi, per effetto delle messe in mora del 2016 e del 2021 e degli inviti a dedurre del 2023, l’azione si è rivelata tempestiva.

Sul merito, la Corte applica il criterio della ragione più liquida, privilegiando il profilo che consente la decisione più stabile. La ragione decisiva è l’assenza di colpa grave. Occorre perimetrare le competenze: l’art. 726 d.P.R. 15.3.2010 n. 90 disciplina la figura del Comandante di Corpo, responsabile, tra l’altro, della gestione amministrativa; la Direttiva del 2003, per il compenso di cui al DPR 163/2002, prevede un modello di attribuzione con la sola firma del Comandante di Reparto.

Ne segue che il responsabile del procedimento di spesa è il Comandante di Reparto, ai sensi dell’art. 4 della legge 7.8.1990 n. 241. La sottoscrizione dei vertici dello Stato Maggiore ha però introdotto un controllo sull’operato del reparto, con la connessa responsabilità, ma solo in presenza di colpa grave. Tale è la trasgressione evidente e riconoscibile ex ante, che si materializza nell’inosservanza del minimo di diligenza o in una marchiana imperizia.

Con giudizio ex ante e in concreto, lo scostamento dei vertici rispetto al parametro dell’agente modello appare modesto e sfumato: il controllo atteneva alla corretta esecuzione degli ordini impartiti al Comandante di Reparto, non alla spettanza dell’indennità, ritenuta di esclusiva competenza del Comandante di Reparto. Gli addebiti non raggiungono la colpa grave e restano sul gradino della colpa lieve. La domanda è rigettata; le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero della Difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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