Danno da discredito per peculato all’ufficio demografico comunale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 178 del 09.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La condotta di peculato commessa da dipendente addetto all’ufficio demografico comunale, con sistematica appropriazione dei diritti versati dagli utenti, integra responsabilità erariale anche sotto il profilo del danno all’immagine della pubblica amministrazione. Il pregiudizio al prestigio va valutato tenendo conto della posizione di prossimità del dipendente rispetto ai cittadini e della risonanza locale della vicenda, in un ente di ridotte dimensioni. La quantificazione del danno non patrimoniale avviene in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., con esclusione delle disposizioni introdotte dalla legge n. 190/2012 per i fatti anteriori alla novella. La sentenza penale irrevocabile di condanna conserva efficacia nel giudizio contabile, pur nel quadro di autonomia e separatezza tra processi.

Il Fatto

Il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Puglia ha citato in giudizio un dipendente del Comune di Tricase, addetto al servizio demografico, per il danno erariale derivante da una sistematica sottrazione delle somme versate dai cittadini a titolo di diritti. I fatti si collocano nel periodo 2006-2008. La vicenda era emersa da una comunicazione trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce nel 2009, nell’ambito di un procedimento penale per peculato ex art. 314 cod. pen., conclusosi con condanna definitiva del convenuto nel 2021.

Il danno patrimoniale, quantificato in origine in 18.059,77 e poi ridotto a 8.261,16 per effetto del ristoro parziale al Comune, era già oggetto di altro giudizio, ancora sub iudice. Con l’atto di citazione in esame la Procura ha contestato in questa sede il solo danno all’immagine dell’ente, da liquidarsi equitativamente. Il convenuto non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara preliminarmente la contumacia del convenuto, non costituitosi nonostante la regolare notifica. Passando al merito, ritiene fondata la domanda risarcitoria. Le circostanze di fatto accertate in sede penale, con valore di giudicato, consentono di affermare senza dubbi la sussistenza della responsabilità erariale del convenuto sotto il profilo del danno all’immagine.

La Corte richiama la consolidata giurisprudenza contabile (C. conti, SS.RR. n. 10/QM/2003; C. conti, Sez. III App., n. 568/2017) e valorizza la peculiare posizione di prossimità in cui si trovano i cittadini rispetto all’ente danneggiato. Il reato si è consumato all’interno dell’ufficio demografico municipale, struttura destinata per vocazione a ricevere quotidianamente gli utenti e a rappresentare un costante punto di riferimento istituzionale per la cittadinanza. Il Comune conta appena poco più di 15.000 abitanti, circostanza che rende, agli occhi della comunità locale, ancora più disdicevole la condotta e più forte l’offuscamento del prestigio del municipio.

Il Collegio sottolinea che il pregiudizio si risolve in una perdita di credibilità e affidabilità dell’istituzione pubblica, ingenerando il convincimento che i comportamenti patologici di chi opera per suo conto costituiscano un connotato usuale negativo. Quanto al rapporto tra processi, viene meno la pregiudiziale penale, ma la sentenza penale irrevocabile di condanna mantiene piena efficacia nel giudizio contabile, in virtù del richiamo all’art. 106 cod. proc. cont. (riferimento applicabile per giurisprudenza consolidata).

Sulla quantificazione, il Collegio esclude l’applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge n. 190/2012, trattandosi di vicenda anteriore alla novella. Ritiene tuttavia di potersi avvalere di tali parametri come criteri di valutazione di massima, unitamente ai criteri di stima equitativa elaborati dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sez. I App. n. 113/2018). In considerazione della gravità della vicenda e delle condizioni di fatto e di tempo, liquida il danno ex art. 1226 cod. civ. nella misura di 15.000,00, comprensiva di rivalutazione ed interessi. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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