Responsabilità erariale del dipendente pubblico per danno da disservizio (Corte dei Conti Sez. I App. n. 204 del 10.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notizia di danno richiesta dall’art. 51, comma 1, cod. giust. cont. è specifica e concreta anche quando trae origine da un articolo di stampa che esponga fatti circostanziati e individuati, non riferibili a ipotesi indifferenziate. Nel giudizio di responsabilità erariale il giudice contabile può fondare il proprio convincimento sugli elementi acquisiti in sede penale, valutandoli come presunzioni ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., secondo lo standard del «più probabile che non», distinto da quello penale dell’oltre il ragionevole dubbio. La condotta dolosa del dipendente pubblico che, percependo un compenso da uno studio legale privato, distolga le proprie energie lavorative a vantaggio di questo integra danno da disservizio e viola il dovere di esclusività, con conseguente responsabilità contabile dinanzi alla Corte dei conti.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una complessa indagine della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, avviata dopo un articolo di stampa del gennaio 2021 e arricchita dagli atti delle indagini penali trasmessi dalla Procura della Repubblica. Il quadro riguarda un’asserita «truffa all’agricoltura» ai danni della Regione Puglia, realizzata da uno studio legale attraverso molteplici azioni giudiziarie e procedure esecutive.
In tale contesto l’appellante, operatrice giudiziaria in servizio presso l’ufficio esecuzioni civili di un tribunale, è stata convenuta per aver ricevuto un compenso mensile dai legali e aver favorito l’attività dello studio, correggendo atti, anticipando udienze e distogliendo tempo dal servizio. La Sezione regionale, con la sentenza impugnata, l’aveva condannata al risarcimento di circa 154.183,22 euro, di cui una parte in favore del Ministero della Giustizia e una in favore della Regione. L’appellante ha proposto appello, lamentando plurimi vizi; la Procura generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla presunta nullità della domanda per carenza di notizia di danno. La Corte osserva che l’art. 51 cod. giust. cont. richiede una notizia specifica e concreta e che tale requisito sussiste quando l’informazione è circostanziata e non riferibile a fatti ipotetici. L’articolo di stampa, che descriveva la presunta truffa e richiamava le fattispecie delittuose ipotizzate, già delineava un’ipotesi di illecito erariale idonea a giustificare l’apertura del fascicolo.
Né rileva la forma o il mezzo di provenienza della notizia, ma il suo contenuto, come già chiarito dalla giurisprudenza contabile di appello. Nel caso di specie, inoltre, a distanza di circa un mese confluivano nel fascicolo gli esiti delle articolate indagini penali, anch’essi idonei a configurare la notitia damni.
Infondato è anche il secondo motivo, che invoca il ne bis in idem per la costituzione di parte civile della Regione nel processo penale. Il Collegio ribadisce l’autonomia e l’indipendenza della giurisdizione contabile da quella penale, richiamando il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione. La finalità del giudizio di responsabilità, ossia la reintegrazione del pubblico patrimonio, fonda il potere del pubblico ministero contabile di agire d’ufficio, anche contro le determinazioni dell’amministrazione. Inoltre, l’azione per il danno all’immagine non sarebbe stata esperibile in assenza della condizione di procedibilità costituita dalla sentenza penale irrevocabile, ex art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78/2009.
Quanto al terzo motivo, relativo all’asserito «appiattimento» della sentenza sulle accuse penali, il Collegio ritiene che il giudice contabile possa porre alla base del convincimento elementi acquisiti anche fuori dal processo contabile. La Sezione territoriale ha valorizzato in modo condivisibile il contributo offerto dall’appellante al sodalizio, richiamando molteplici conversazioni intercettate, l’erogazione di un importo mensile e l’anticipazione delle udienze riservata allo studio. Tali elementi vengono in rilievo come presunzioni, in un esame unitario del quadro indiziario. La Corte esclude i lamentati vizi di travisamento del materiale probatorio ed è irrilevante la qualifica formale ricoperta, emergendo la dolosa violazione dei doveri d’ufficio e del dovere di esclusività, anche in contrasto con l’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957 e l’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001. Il pregiudizio subito dall’ufficio si inquadra nel danno da disservizio.
Il quarto motivo, sulla mancata ammissione della prova testimoniale, è respinto: la prova può essere dedotta in appello solo se decisiva e idonea a invalidare con certezza le altre risultanze. Infine, sul quinto motivo, la Corte reputa immune da censure la quantificazione equitativa del danno, rispettivamente nella misura del 15% della retribuzione per il Ministero e nel parametro del 10% del profitto ridotto per la Regione. L’appello è integralmente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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