Cessazione materia del contendere per integrale risarcimento in responsabilità contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 190 del 30.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti la cessazione della materia del contendere, istituto non disciplinato dal codice di rito, costituisce una modalità atipica di definizione della causa che può ritenersi configurabile ogni qual volta sopravvenga un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione nel merito. Il pagamento integrale del danno erariale e degli interessi, effettuato dal convenuto dopo la notifica della citazione, realizza tale presupposto e determina l’estinzione del processo, restando il convenuto condannato alle spese di giudizio. Il principio opera sul piano processuale, senza necessità di accertamento definitivo dell’an della pretesa.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio un dipendente della Regione Puglia, in servizio presso una sezione provinciale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale conseguente a una condotta di falsa attestazione della presenza in ufficio. Il pregiudizio derivava da ore di lavoro non prestate e dal danno all’immagine subito dall’amministrazione regionale per la diffusione della vicenda sulla stampa locale.

I fatti erano stati accertati con sentenza penale del GUP presso il Tribunale di Brindisi, divenuta irrevocabile, che aveva riconosciuto il dipendente colpevole dei reati contestati. La Procura aveva dapprima quantificato il pregiudizio patrimoniale e il danno da discredito, notificando l’invito a dedurre. In sede difensiva il convenuto aveva documentato la rifusione della componente patrimoniale, rendendosi disponibile a versare la restante parte.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Collegio riguardava esclusivamente la definizione del giudizio a fronte del sopravvenuto versamento delle somme richieste. La Corte rileva che il convenuto ha provveduto, in epoca successiva alla citazione, al pagamento integrale dell’importo oggetto della pretesa, comprensivo degli interessi, come attestato dalle reversali di incasso trasmesse in atti dalla difesa.

Su tale premessa il rappresentante della Procura ha chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Il Collegio richiama l’elaborazione giurisprudenziale secondo cui l’istituto, pur non disciplinato dal codice di rito, costituisce una modalità atipica di definizione della causa configurabile ogni qual volta sopravvenga un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito.

Il riferimento è alla giurisprudenza di legittimità richiamata nel provvedimento, che la Sezione fa propria attraverso il richiamo alla sentenza n. 30/2023 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte. Il Collegio, in accoglimento della richiesta avanzata in sede dibattimentale dal Pubblico Ministero, ritiene sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

La dichiarazione comporta la conseguente estinzione del processo e la condanna del convenuto alle spese di giudizio, liquidate dalla Segreteria. La decisione resta sul piano processuale: la Corte non procede ad alcun accertamento nel merito della pretesa risarcitoria, essendo venuto meno l’interesse alla relativa definizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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