Conto irregolare ma senza ammanchi: discarico del contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 20 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del contabile deve essere idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione: le eventuali asimmetrie tra entrate e uscite vanno giustificate e il conto deve chiudere in pareggio. La sola difformità formale, che impedisca il riscontro analitico delle spese, rende il conto irregolare, ma non ne determina di per sé la condanna. Quando non risultino ammanchi e l’irregolarità non sia contestata dal magistrato relatore, il contabile deve essere discaricato, restando la dichiarazione di irregolarità priva di autonoma efficacia sanzionatoria.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha a oggetto il rendiconto reso da un agente contabile di un ente locale per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 agosto 2018. Dal conto emergevano spese minute per euro 96.475,96 su un’anticipazione iniziale di euro 150.000,00.
Il magistrato relatore ha deferito il conto rilevando che, pur essendo stato utilizzato il modello previsto dal d.P.R. 3 gennaio 1996, n. 194, gli importi mensili delle spese economali erano indicati senza il dettaglio delle singole voci. Non risultavano allegati i mandati di pagamento, né era possibile verificare la corrispondenza tra anticipazioni e spese e la riconducibilità di queste ultime alle tipologie del regolamento comunale. Rilevava inoltre la restituzione dell’anticipazione solo a distanza di mesi dalla chiusura del periodo di gestione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio secondo cui il conto giudiziale deve comprendere le entrate e le uscite e deve giustificare le eventuali asimmetrie, così da chiudere in pareggio. Il rendiconto deve essere idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione propria dell’agente contabile. Sul punto la Sezione richiama la propria precedente pronuncia, Corte dei conti, Sez. giur. Liguria, 8 luglio 2024, n. 65.
Su questa base il conto in esame è dichiarato irregolare. A fronte di un carico di euro 246.475,96, di cui euro 150.000,00 per anticipazione ed euro 96.475,96 per reintegri, il conto presentava uno scarico di soli euro 96.475,96, con uno sbilanciamento che ne impediva la chiusura in pareggio. La ricompilazione intervenuta in data 4 marzo 2024, a seguito di richiesta istruttoria, aveva sì indicato lo scarico e chiuso il conto in pareggio, ma le modalità di indicazione delle spese restavano tali da non consentire alcun immediato riscontro sui risultati della gestione.
La Corte rileva altresì che l’anticipazione risultava restituita solo a distanza di diversi mesi, mediante due reversali: quella del 4 settembre 2018 per euro 97,83 e quella del 31 dicembre 2018 per euro 149.902,17. Il contabile aveva dedotto l’uso del modello nella modalità invalsa presso il servizio economato, la disponibilità della documentazione dei buoni emessi, l’impossibilità di una contestuale restituzione della quota giacente per ragioni non imputabili e un periodo di malattia da infortunio sul lavoro.
Il passaggio decisivo è però un altro. Pur dichiarando il conto irregolare, la Corte esclude che siano emersi ammanchi, circostanza peraltro non contestata dal magistrato relatore. Da qui la conseguenza: il contabile deve essere discaricato. La dichiarazione di irregolarità del rendiconto non si traduce dunque automaticamente in responsabilità, quando difetti la prova di una perdita patrimoniale. Le spese seguono la soccombenza reciproca e vengono compensate.
Nota della Redazione
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