Estinzione parziale per rinuncia del pubblico ministero contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 58 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa la rinuncia del pubblico ministero contabile alla domanda, accettata dal convenuto costituito senza riserve, determina l’estinzione parziale del processo limitatamente alla posizione del convenuto che ne è destinatario. Il giudizio prosegue nei confronti degli altri convenuti per i quali la domanda non è stata rinunciata. La rinuncia incide sull’azione e non sul rapporto di responsabilità, che resta accertabile nei confronti dei coobbligati. La declaratoria di estinzione parziale assume carattere processuale e non contiene alcun accertamento sul merito della pretesa risarcitoria.
Il Fatto
I convenuti sono stati chiamati in giudizio dalla Procura regionale per rispondere di un danno erariale contestato a titolo di dolo, con contributo di pari importo a carico di una società, a valere sui programmi di Sviluppo rurale della Regione Puglia per i periodi 2007-2013 e 2014-2020.
Nel corso del giudizio il pubblico ministero contabile ha dichiarato di rinunciare alla domanda nei confronti di una sola convenuta, confermando la pretesa verso i restanti. Il difensore della convenuta ha accettato la rinuncia senza formulare riserve. La questione sottoposta alla Sezione riguarda quindi la definizione della posizione processuale della convenuta nei cui confronti la domanda è stata ritirata.
La Motivazione della Corte
La Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia definisce con sentenza parziale un giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al registro di segreteria e celebrato in pubblica udienza. Il collegio dà atto della dichiarazione del pubblico ministero contabile di voler rinunciare alla domanda verso una sola convenuta e della conferma della pretesa nei confronti degli altri.
Elemento determinante del percorso argomentativo è l’accettazione della rinuncia da parte del difensore della convenuta, intervenuta senza porre riserva alcuna. L’accettazione priva di riserve consolida l’effetto estintivo della rinuncia, che il collegio recepisce nel dispositivo.
La Corte distingue nettamente il piano processuale da quello sostanziale. La declaratoria di estinzione investe la sola posizione della convenuta destinataria della rinuncia e non si estende agli altri convenuti, verso i quali il giudizio è espressamente dichiarato proseguibile. La pronuncia ha dunque natura parziale e non definisce il rapporto di responsabilità nel suo complesso.
Il dispositivo si chiude con la statuizione sulle spese di difesa, che restano regolate secondo la norma richiamata dalla Sezione. La decisione è assunta in camera di consiglio e sottoscritta dal Presidente e dal relatore.
Nota della Redazione
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