Piani di risanamento e divieto di soccorso finanziario nelle società pubbliche (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 54 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il piano di ristrutturazione aziendale, previsto dall’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 175/2016 per comprovare le concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico, e il piano di risanamento, richiesto dal comma 5 del medesimo articolo per il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni, sono assorbibili in un unico documento che deve soddisfare entrambe le finalità. L’emersione di indicatori di crisi aziendale rende il piano di ristrutturazione presupposto indispensabile per la copertura delle perdite; in caso di perdite per tre esercizi consecutivi o di utilizzo di riserve, il piano di risanamento deve contemplare convenzioni o contratti di servizio, prevedere l’equilibrio finanziario triennale ed essere comunicato alla Corte dei conti. L’ente socio non può accollarsi la perdita corrispondente alla quota dei soci recedenti, poiché il ripiano è consentito dall’art. 21, comma 3-bis, d.lgs. n. 175/2016 solo nei limiti della propria quota di partecipazione.
Il Fatto
Il Commissario straordinario di un Comune partecipante al 56% in una società a responsabilità limitata ha chiesto un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 in merito alle norme del TUSP sulla gestione delle perdite sociali. La società aveva segnalato una perdita stimata tale da intaccare il capitale sociale oltre il livello minimo di legge, e l’ente aveva accantonato la somma corrispondente alla propria quota. I quesiti riguardavano la possibilità di unificare in un solo documento il piano di ristrutturazione e il piano di risanamento, la necessità di tali piani come presupposto per la copertura delle perdite e la legittimità dell’accollo della perdita relativa ai soci recedenti.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha verificato l’ammissibilità della richiesta. Pur riconoscendone la riconducibilità alla materia della contabilità pubblica, ha rilevato che i quesiti, come formulati, sottendevano valutazioni attinenti la concreta attività gestionale di una specifica società, difettando dei requisiti di generalità e astrattezza. Li ha pertanto dichiarati oggettivamente inammissibili, ma li ha riformulati in termini astratti per fornire comunque un orientamento interpretativo.
Nel merito, la Corte ha valorizzato la fungibilità tra piano di risanamento e piano di ristrutturazione, entrambi finalizzati a salvaguardare la continuità aziendale. Il documento unico deve dimostrare sia le prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività sia il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro il triennio. Il piano industriale costituisce fattore essenziale che l’amministrazione ha l’onere di valutare per verificare la concreta attuabilità delle ipotesi di sviluppo.
Quanto al divieto di soccorso finanziario di cui all’art. 14, commi 4 e 5, d.lgs. n. 175/2016, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il ripianamento delle perdite è consentito solo a fronte di un piano che comprovi il recupero dell’equilibrio economico. I trasferimenti straordinari presuppongono invece un piano di risanamento approvato dall’eventuale Autorità di regolazione e comunicato alla Corte dei conti.
In relazione all’accollo della perdita dei soci recedenti, la Sezione ha escluso la conformità a criteri di efficienza e razionalità economica di tale operazione. Il tenore letterale dell’art. 21, comma 3-bis, del TUSP consente il ripiano esclusivamente nei limiti della quota di partecipazione dell’ente, con le somme accantonate. Sebbene una ricapitalizzazione finalizzata al ripiano non costituisca presupposto per l’esame preventivo ex art. 5, commi 3 e 4, del TUSP, essa potrebbe formare oggetto di valutazione postuma ove l’obiettivo di risanamento non fosse raggiunto, configurandosi danno erariale.
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Nota della Redazione
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