Benefici amianto e salvezza dei diritti maturati prima del 2 ottobre 2003 (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 71 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269/2003 (2 ottobre 2003), abbia già maturato il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 è escluso dal regime di decadenza previsto dall’art. 47, comma 5, d.l. n. 269/2003, per effetto della clausola di salvezza del comma 6 bis introdotta in sede di conversione. A tale lavoratore si applica il coefficiente moltiplicatore 1,5, e non quello ridotto di 1,25, perché le disposizioni previgenti restano salve per chi ha maturato il diritto prima del 2 ottobre 2003. La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici ex art. 2 r.d.l. n. 295/1939 decorre dalla scadenza di ogni rata mensile e il primo atto interruttivo va individuato nell’istanza amministrativa. Il termine di decadenza dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 non si applica ai giudizi pensionistici devoluti alla giurisdizione contabile.
Il Fatto
Il ricorrente, già elettricista civile presso l’Arsenale Militare Marittimo, ha chiesto l’accertamento del diritto alla rivalutazione del periodo lavorativo svolto con esposizione all’amianto, secondo i benefici dell’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992. Assumeva di aver prestato l’attività dall’8 ottobre 1981 al 31 dicembre 1992 e di aver presentato rituale istanza all’INAIL, diffidando invano l’INPS e il Ministero della Difesa.
Il primo giudice accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS e rigettava il ricorso. La II sezione d’Appello, ritenendo non compiuta la prescrizione decennale, annullava la decisione e rimetteva gli atti al primo giudice per la pronuncia sul merito e sulle spese. Riassunto il giudizio, l’INPS riproponeva le eccezioni di inammissibilità, decadenza e, in via subordinata, la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile esamina anzitutto le eccezioni preliminari ritenute in precedenza assorbite. Riconosce la legittimazione passiva sia del Ministero della Difesa, competente alla liquidazione del trattamento al momento della cessazione, sia dell’INPS, detentore della posizione contributiva e pensionistica.
Respinta l’eccezione di decadenza ex art. 47, comma 5, d.l. n. 269/2003: la Corte rileva che il comma 6 bis, inserito in sede di conversione, fa salve le disposizioni previgenti per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano già maturato il diritto al trattamento pensionistico, anche in base ai benefici in esame. Poiché il ricorrente era in quiescenza dal 1° gennaio 2001, egli resta fuori dal regime decadenziale, richiamando sul punto Cass. Sez. Lav. n. 2243/2023, n. 1607/2022 e n. 27553/2020.
Parimenti infondata è l’eccezione di decadenza fondata sull’art. 47 d.P.R. n. 639/1970. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la norma riguarda esclusivamente l’ordinamento previdenziale dell’Assicurazione Generale Obbligatoria di competenza del giudice ordinario e non i giudizi pensionistici devoluti al giudice contabile.
Nel merito, il giudice ricostruisce la cornice normativa: l’art. 47, comma 1, d.l. n. 269/2003 ha ridotto il coefficiente da 1,5 a 1,25 e lo ha riferito alla sola determinazione dell’importo delle prestazioni, non alla maturazione del diritto. Le disposizioni previgenti sono però fatte salve, oltre che per chi ha maturato il diritto al 2 ottobre 2003, anche per chi ha avanzato domanda all’INAIL o ottenga sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data, ai sensi dell’art. 3, comma 132, legge n. 350/2003. Il ricorrente, collocato in quiescenza dal 1° gennaio 2001 dopo oltre dieci anni di mansioni espletate con esposizione ultradecennale certificata dall’INAIL, ha diritto alla rivalutazione contributiva con il coefficiente 1,5.
Accolta invece l’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei. Il termine decorre dalla scadenza di ogni rata mensile; il primo atto interruttivo ex art. 2943 c.c. va individuato nell’istanza amministrativa pervenuta all’INPS l’8 aprile 2015. Sono pertanto dichiarati prescritti ratei, interessi e rivalutazione maturati anteriormente all’8 aprile 2010. Il ricorso è accolto nei termini di motivazione, con condanna dell’INPS alle spese, comprensive della fase d’appello.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.