Il verbale CMV è endoprocedimentale, ricorso inammissibile senza determinazione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 129 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 153, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 174/2016 richiede che il ricorso in materia di pensione sia preceduto da un provvedimento definitivo dell’amministrazione che renda concreta e attuale la lesione dell’interesse pensionistico. Il verbale della Commissione Medica di Verifica è un atto endoprocedimentale, non immediatamente lesivo, il cui contenuto influisce sull’adozione del provvedimento finale. In mancanza di una determinazione amministrativa espressa o tacita, ovvero di una diffida a provvedere notificata all’amministrazione o all’istituto previdenziale, il ricorso è inammissibile per difetto della condizione di procedibilità.
Il Fatto
Una lavoratrice, cessata dal servizio per dimissioni volontarie, presentava domanda di pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995, a seguito del peggioramento delle proprie condizioni di salute. La competente Commissione Medica di Verifica (CMV) esprimeva parere negativo, giudicando il soggetto “NON INABILE” e idoneo al servizio. Il ricorrente impugnava il verbale della CMV dinanzi alla Corte dei conti, chiedendo l’annullamento dell’atto, l’accertamento dello stato di inabilità assoluta e permanente e il riconoscimento della pensione con accessori.
L’INPS eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di previa domanda amministrativa. Il giudice monocratico, all’esito dell’udienza del 27.5.2026, tratteneva la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte prende in esame l’art. 153, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 174/2016, il quale sancisce l’inammissibilità dei ricorsi proposti per domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione di un formale atto di diffida a provvedere. La norma mira a precludere che il giudice contabile si sostituisca all’autorità amministrativa.
Il giudice evidenzia come la giurisprudenza contabile, ivi incluse le Sezioni Riunite, abbia costantemente affermato che la necessità di un provvedimento, anche implicito, dell’amministrazione risponde all’esigenza di evitare liti evitabili. Pertanto, la mancanza di una determinazione amministrativa definitiva sulla domanda di pensione rende inattuale l’interesse a ricorrere, non essendo configurabile una lesione concreta della situazione giuridica dedotta.
Nel caso di specie, la Corte rileva che non consta alcuna determinazione definitiva dell’INPS sull’istanza della ricorrente. Inoltre, non è stata notificata alcuna diffida a provvedere all’ex amministrazione datoriale o all’istituto previdenziale. La Corte precisa, altresì, che il parere negativo della CMV non può essere equiparato a un diniego: esso costituisce un atto endoprocedimentale, privo di efficacia lesiva immediata.
Conseguentemente, la Corte dichiara il ricorso inammissibile per insussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 153 c.g.c., compensando integralmente le spese di lite ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
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Nota della Redazione
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