Quota retributiva pensionistica militari: aliquota 2,44% anche sotto i 15 anni (Corte dei Conti Sez. III App. n. 205 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a venti anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a quindici anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. L’art. 54, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973 non è quindi applicabile, nella misura del 44%, a chi al 31.12.1995 non aveva raggiunto i quindici anni. Sulle differenze per i ratei arretrati spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Il giudizio pensionistico, in quanto giudizio sul rapporto, non è limitato dai motivi di ricorso ma solo dalla causa petendi e dal petitum.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, è cessato dal servizio nel 2018 con decorrenza della pensione dal 3.05.2018, calcolata con il sistema misto. Alla data del 31.12.1995 vantava un’anzianità utile di quattordici anni e cinque mesi. Ha chiesto la riliquidazione del trattamento, sostenendo l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 in luogo dell’art. 44 applicato dall’Istituto previdenziale, con condanna agli arretrati, agli interessi e alla rivalutazione.
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, uniformandosi al principio delle Sezioni Riunite n. 1/2021, secondo cui l’aliquota del 44% non spetta a chi al 31.12.1995 aveva meno di quindici anni. Il ricorrente ha proposto appello, richiamando la successiva sentenza n. 12/2021 delle Sezioni Riunite.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’Istituto previdenziale, rilevando che il difensore dell’appellante ha regolarmente notificato la fissazione d’udienza e il verbale, eseguendo quanto disposto dal Presidente del Collegio. Non sussistono dunque i presupposti di cui all’art. 196 c.g.c.
Nel merito, la questione riguarda il computo della quota retributiva per i militari cessati con oltre venti anni di anzianità e con meno di diciotto anni al 31.12.1995. La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995 prevede che le quote relative alle anzianità anteriori al 31 dicembre 1995 siano calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre quelle successive seguano il sistema contributivo.
Il nodo interpretativo concerne l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Il Collegio valorizza la previsione del comma 2, riferita ai militari con anzianità superiore ai venti anni, per dedurne che la disposizione del comma 1 non sia limitata a chi cessa tra i quindici e i venti anni, ma definisca gli ordinari criteri di calcolo per la generalità dei militari.
La Corte richiama le due pronunce delle Sezioni Riunite depositate nel 2021. La sentenza n. 1/2021/QM aveva calcolato la quota retributiva con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile per chi al 31.12.1995 aveva un’anzianità tra i quindici e i diciotto anni, ma escludeva l’aliquota del 44% ai militari con meno di quindici anni. La successiva sentenza n. 12/2021/QM, depositata il 9 settembre 2021, ha invece chiarito che tale aliquota si applica anche a chi aveva maturato un’anzianità inferiore ai quindici anni, proprio per superare la disparità di trattamento che la prima pronuncia aveva creato.
La Sezione aderisce a quest’ultimo indirizzo, non riscontrando elementi nuovi che inducano a interpretazioni difformi. In punto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, si ricorda che il giudizio pensionistico, in quanto giudizio sul rapporto e non sull’atto, non è limitato dai motivi ma dalla causa petendi e dal petitum: non è quindi viziata da ultrapetizione la pronuncia che accerta l’aliquota corretta.
L’appello è pertanto accolto, con annullamento della sentenza impugnata e rideterminazione del trattamento in applicazione del coefficiente annuo del 2,44%. Sulle differenze per i ratei arretrati spettano, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria secondo i principi delle SS.RR. n. 10/2002/QM. Le spese di lite sono compensate in ragione dell’intervenuto mutamento della giurisprudenza.
Nota della Redazione
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