Estinzione del giudizio pensionistico per mancata riassunzione dopo la pronuncia della Consulta (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 72 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice rimettente sospende il processo per investire la Corte costituzionale di una questione di legittimità costituzionale, la pubblicazione della decisione della Consulta nella Gazzetta Ufficiale segna il momento di conoscenza legale della cessazione della causa di sospensione. Da quel momento decorre il termine di tre mesi entro cui le parti devono riassumere il giudizio. La mancata riassunzione entro detto termine determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 111 c.g.c., limitatamente alla domanda che dipendeva dalla norma oggetto del giudizio incidentale. Resta fermo quanto già riconosciuto in forza di precedente pronuncia di accoglimento, che ha formato cosa giudicata sulla riliquidazione del trattamento.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Ministero della Giustizia presso il Corpo di Polizia Penitenziaria e cessato dal servizio dal 10 agosto 2016, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per il calcolo della quota retributiva della pensione.

Con precedente pronuncia n. 553/2022 la Sezione aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione con l’aliquota annua del 2,44% a decorrere dal gennaio 2022, rimettendo alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 1, comma 4, della legge n. 395/1990, nella parte in cui non estende al personale della Polizia Penitenziaria i criteri di calcolo previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 54 del T.U. L’INPS ha dato esecuzione alla decisione di accoglimento, rideterminando il trattamento con decorrenza 1° gennaio 2022. La Consulta, con la sentenza n. 33/2022, ha dichiarato non fondata la questione.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda le conseguenze processuali della definizione del giudizio incidentale. La Corte rileva che nessuna delle parti ha provveduto a riassumere il giudizio entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione della Consulta sulla Gazzetta Ufficiale. A quel termine va ricondotta la conoscenza legale della cessazione della causa di sospensione.

Il Collegio applica quindi l’art. 111 c.g.c. e dichiara l’estinzione del giudizio con riferimento alla domanda volta al riconoscimento degli arretrati anteriori al gennaio 2022, ossia la sola porzione di pretesa rimasta sub iudice dopo la pronuncia di accoglimento passata in giudicato.

La decisione valorizza l’esecuzione già data dall’INPS alla precedente statuizione: la riliquidazione operata con decorrenza 1° gennaio 2022 esaurisce la pretesa riconosciuta, mentre la domanda sui ratei pregressi resta travolta dall’inerzia delle parti nella riassunzione.

Quanto alle spese, la Corte dispone la compensazione, tenuto conto dell’accoglimento solo parziale della domanda. Il provvedimento fissa infine il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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