Danno da lesione del nesso sinallagmatico: onere probatorio e prescrizione (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 36 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno da lesione del nesso sinallagmatico grava sulla Procura contabile l’onere di provare l’illegittimità delle singole condotte contestate e il loro carattere doloso. Non è sufficiente il richiamo agli atti del processo penale: l’estinzione del reato per prescrizione non equivale ad accertamento della colpevolezza, e resta ferma la presunzione di non colpevolezza. In difetto di prova del dolo, la prescrizione dell’azione di danno decorre dal momento in cui il pregiudizio si è verificato, e non dal momento della conoscibilità oggettiva collegata all’atteggiamento occultativo. Il danno da distrazione di energie lavorative va riferito alle specifiche condotte illecite provate, non all’intero arco del rapporto di lavoro.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio due appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso l’Ufficio immigrazione di una Questura, chiedendone la condanna al pagamento di una somma a titolo di danno patrimoniale in favore dell’amministrazione di appartenenza. La pretesa si fondava sulla lesione del rapporto sinallagmatico: i dipendenti avrebbero distratto le proprie energie lavorative verso condotte illecite, rese oggetto di imputazione penale.
La richiesta traeva origine dagli esiti di un procedimento penale nel quale il giudice aveva assolto uno dei convenuti per un capo di imputazione perché il fatto non sussiste e aveva dichiarato l’estinzione per prescrizione dei reati residui. La Procura contabile ha quantificato il pregiudizio in una quota percentuale delle retribuzioni percepite nei periodi contestati.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’onere probatorio gravante sulla parte attrice. Il costrutto accusatorio non può essere mutuato automaticamente dall’imputazione penale: il collegio è chiamato a vagliare le specifiche condotte contestate nel giudizio contabile, in rapporto al quadro normativo applicabile.
Quanto alla posizione relativa alla vicenda di emersione, la Corte rileva che l’accusa si fonda su un quadro normativo non più in vigore al momento dei fatti. La disposizione invocata come ostativa, infatti, richiamava i reati previsti dall’art. 380 cod. proc. pen., laddove la previsione applicabile ai fatti richiama l’art. 381 cod. proc. pen.; la precedente norma di sanatoria era stata dichiarata illegittima dalla Corte cost. n. 172/2012. Ne deriva che non è provato uno degli elementi costitutivi dell’illecito contestato, ossia l’illegittimità della condotta.
All’assoluzione con formula piena per il capo di tentata concussione la Corte riconosce efficacia di giudicato nel giudizio contabile. Quanto alla ritenuta falsità documentale, la Sezione prende atto della statuizione della sentenza App. Campobasso n. 575/2023, che ha revocato la declaratoria di falsità: il documento non può dunque essere considerato falso.
Per le residue contestazioni, il corredo probatorio non dimostra l’intento doloso. Con riguardo all’uso di una seconda identità nel sistema informativo, la Corte valorizza le schermate prodotte, che attestano la non conoscibilità dell’alias al momento della consultazione, e rileva che il dipendente si è attivato per la revoca del parere favorevole. Le condotte, inoltre, risultano tutte tracciate negli atti ufficiali dell’ufficio.
Da qui le conseguenze sulla prescrizione. Poiché non è provato il dolo, non opera il criterio della conoscibilità oggettiva collegato all’atteggiamento occultativo: riprende vigore il criterio ordinario della decorrenza dal momento in cui il danno si è verificato. Ne segue che il diritto al risarcimento relativo ai capi K, L ed M è prescritto, essendo le relative condotte anteriori al quinquennio rispetto all’atto interruttivo. Nel resto la domanda è respinta nel merito.
Nota della Redazione
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