Pensione privilegiata tabellare per aggravamento di infermità da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 73 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della pensione privilegiata tabellare vitalizia richiede la sussistenza di tre requisiti: la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, l’accertato aggravamento della stessa alla data della domanda e della visita collegiale, e la sua ascrizione a una categoria della Tabella A. Il giudice, in presenza di una consulenza tecnica d’ufficio adeguatamente motivata sotto il profilo medico-legale, coerente con il giudizio diagnostico dell’organo medico-collegiale e giustificata dagli atti di causa, vi si conforma e riconosce il diritto al trattamento vitalizio. La decorrenza decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa di aggravamento, con corresponsione dei ratei arretrati maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente, ex soldato di leva cessato dal servizio per fine ferma, aveva riportato nel 1980 un incidente alla mano destra, con frattura del metacarpo. L’infermità era stata dichiarata dipendente da causa di servizio e ascritta alla Tabella B. Nel 2013 l’interessato presentava istanza di aggravamento.

Con decreto del 2016 il Ministero della Difesa gli attribuiva l’indennità una tantum, in luogo di pensione, per due annualità di Tabella B, in conformità al giudizio della CMO. Il ricorrente impugnava il provvedimento chiedendo il riconoscimento della pensione privilegiata vitalizia, previa eventuale CTU. Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto, sul rilievo che la questione investiva profili medico-legali.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio affidandola all’UML presso il Ministero della Salute, con quesito volto a stabilire la categoria ascrivibile per intervenuto aggravamento alla data della visita collegiale.

Il CTU ha concluso che il quadro clinico rappresentava una perdita funzionale del primo dito della mano destra, con impossibilità di afferrare gli oggetti, e che l’infermità era classificabile, per equivalenza e analogia, alla 7^ categoria della Tabella A.

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ravvisando tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa: riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, constatato aggravamento alla data della domanda e della visita collegiale, e ascrizione tabellare alla 7^ categoria.

Il giudice ha dichiarato di non avere motivo di dubitare dell’esattezza del giudizio medico-legale, adeguatamente motivato, coerente con il giudizio diagnostico dell’organo medico-collegiale e giustificato dagli atti di causa, rilevando anche l’adesione del consulente di parte dell’Amministrazione.

Ha quindi riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata tabellare vitalizia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda di aggravamento, con arretrati maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, e ha condannato l’Amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *