Equo indennizzo del dipendente pubblico e riparto di giurisdizione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 83 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto l’equo indennizzo spettante al dipendente pubblico per il danno fisico subito in occasione e a causa della prestazione lavorativa rientra nella giurisdizione del giudice del rapporto di pubblico impiego, non in quella della Corte dei conti. Poiché l’equo indennizzo costituisce ristoro di un diritto sorto in costanza del rapporto, la relativa cognizione appartiene al giudice ordinario o amministrativo secondo il regime del personale interessato. Per il personale non contrattualizzato, quale quello in forza alla Polizia di Stato, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. Ne consegue che la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, proposta ai fini del conseguimento dell’equo indennizzo, va dichiarata inammissibile davanti al giudice contabile per difetto di giurisdizione.
Il Fatto
La ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, aveva subito nel corso del servizio un incidente stradale e, in epoca successiva, una caduta accidentale in Commissariato, riportando infermità per le quali l’amministrazione aveva riconosciuto il beneficio dell’equo indennizzo di TAB B e l’aggravamento di ottava categoria, senza tuttavia liquidare alcuna somma. Analogamente era stato respinto il riconoscimento di ulteriori infermità, non ritenute interdipendenti con quelle già riconosciute.
Con riguardo alla psicosi paranoide diagnosticata in sede ospedaliera, la Commissione Medica Ospedaliera aveva giudicato l’infermità ascrivibile alla prima categoria, ma il Ministero, sulla scorta del parere del Comitato di Verifica, aveva negato la dipendenza da causa di servizio e respinto l’istanza di equo indennizzo perché intempestiva. La ricorrente ha quindi chiesto alla Corte dei conti l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e il riconoscimento del diritto all’equo indennizzo. Il Ministero si è costituito eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta anzitutto la questione di giurisdizione, che assume rilievo assorbente. Richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa e contabile, la sentenza qualifica l’equo indennizzo come il ristoro che l’amministrazione riconosce al dipendente per il danno fisico subito in occasione e a causa della prestazione lavorativa.
Da tale qualificazione discende il criterio di riparto. Trattandosi di diritto sorto in costanza di pubblico impiego, le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice del rapporto medesimo, come affermato dai precedenti richiamati: Cons. Stato, Sez. IV, 14/12/2004, n. 8061, Corte conti, sez. IV, n. 614/2004/A e Sez. III, n. 71142/94, oltre a SS.RR. n. 67/1987/C e Cass. SS.UU. n. 3601/86.
La Corte rileva che nel caso di specie la ricorrente ha espressamente circoscritto la domanda all’accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini del conseguimento dell’equo indennizzo. Dalla documentazione in atti emerge inoltre che la stessa non ha mai chiesto in via amministrativa il riconoscimento della pensione privilegiata, unico titolo che avrebbe potuto radicare la giurisdizione contabile.
Ne deriva la dichiarazione del difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice amministrativo, competente nelle cause di lavoro del personale non contrattualizzato, quale quello in forza alla Polizia di Stato. La natura della decisione, resa su questioni preliminari, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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