Inammissibile il ricorso avverso il silenzio senza diffida notificata e istanza completa (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 537 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico avverso il silenzio dell’amministrazione, il ricorso è inammissibile quando la diffida a provvedere, prevista dall’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., sia stata inviata con raccomandata ordinaria anziché notificata a mezzo ufficiale giudiziario o pec: la norma impone una forma qualificata, idonea a distinguere la formale messa in mora dalle ordinarie sollecitazioni. È inoltre inammissibile il ricorso fondato su un’istanza incompleta, perché connessa a domande precedenti di cui non sia provata la ricezione da parte dell’amministrazione, non essendo configurabile alcun obbligo di provvedere su una richiesta che non risulti ritualmente presentata e pervenuta. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è atto endoprocedimentale, non lesivo ex se, con conseguente difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e cessato dal servizio per destituzione con perdita del grado, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di plurime infermità e il conseguente trattamento pensionistico diretto di privilegio, in via principale di 5ª categoria e in via subordinata di 8ª categoria, Tab. A annessa al d.P.R. n. 915 del 1978.
Non ricevendo riscontro alle proprie istanze, il ricorrente ha indirizzato all’INPS, al Ministero della difesa e al Comando generale un atto di diffida e messa in mora a provvedere, rimasto senza esito. Ha quindi agito avverso il silenzio-rifiuto davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento del diritto al trattamento di privilegio e la condanna delle amministrazioni al pagamento, con interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di legittimazione passiva. Ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 461 del 2001, per il personale delle forze armate e di polizia la competenza sull’ascrivibilità delle menomazioni a categoria spetta alla CMO del Ministero della difesa, mentre il parere del Comitato di verifica costituisce atto endoprocedimentale, preparatorio del provvedimento conclusivo dell’amministrazione di appartenenza, e non è idoneo a ledere da solo i diritti pensionistici. La Corte dichiara pertanto il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze, richiamando il proprio orientamento (Cdc, sez. III app., 21.1.2022, n. 31; sez. giur. Lazio, 10.11.2020, n. 595).
È invece respinta l’analoga eccezione del Ministero della difesa, poiché i procedimenti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sono attribuiti alla competenza dell’amministrazione di appartenenza ex art. 6, commi 1 e 2, d.P.R. n. 461 del 2001.
Passando all’ammissibilità del ricorso, la Corte verifica l’istanza del 20.12.2019, cui la diffida si ricollega. Dall’istruttoria è emerso che il ricorrente non ha dimostrato l’effettiva ricezione, da parte dei destinatari, delle precedenti istanze cui quella domanda era strettamente connessa. L’istanza si presenta quindi incompleta e inidonea a generare l’obbligo di pronunciarsi nel senso richiesto.
Anche la diffida è inidonea. L’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. richiede la notificazione di un formale atto di diffida: la Corte ritiene che la norma imponga la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o pec, restando escluse altre forme, compresa la raccomandata ordinaria. La giurisprudenza formatasi sul previgente art. 71 R.D. n. 1038 del 1933 non è più invocabile, avendo il legislatore introdotto una forma specifica. Nel caso concreto il ricorrente ha inviato plichi raccomandati ordinari senza esibire gli avvisi di ricevimento, né gli estratti da sito informatico valgono come prova della spedizione (Cass. civ., sez. V, 20.8.2021, n. 23177).
Infine, la diffida presenta contenuto indeterminato, richiamando plurime istanze di riconoscimento di svariate infermità, non tutte ritualmente presentate e ricevute. Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. e nulla per le spese della sentenza, attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
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Nota della Redazione
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