Contabile di fatto e ammanco (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 9 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’agente contabile di fatto, che abbia materialmente gestito denaro pubblico senza formale atto di nomina, risponde dell’ammanco al pari dell’agente nominato, non essendo l’investitura formale elemento costitutivo della responsabilità giuscontabile. L’assenza di un formale passaggio di consegne e la mancata sottoscrizione del conto da parte del presunto subentrante non limitano la responsabilità dell’agente per l’intero esercizio finanziario. Nel giudizio sui conti opera la regola della responsabilità a prova invertita: una volta vocato in giudizio, il contabile deve provare a suo discarico la correttezza del proprio operato, con il solo limite del caso fortuito o della forza maggiore. Il conto compilato in modo da non rappresentare in modo veritiero e corretto la gestione è irregolare e la presentazione di un nuovo conto, privo dei versamenti dovuti, è inutiliter data.
Il Fatto
La vicenda riguarda la gestione dei diritti di segreteria e dei diritti per il rilascio delle carte d’identità elettroniche del Comune di San Mauro Marchesato per l’esercizio finanziario 2020. Il magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, ha rilevato che il conto giudiziale depositato dall’agente esponeva un importo di € 1.694,04 riferito, di fatto, al solo periodo 3 gennaio – 1° aprile 2020, per effetto di un riporto iniziale di cassa di € 958,47, senza includere gli ulteriori introiti dell’anno.
L’agente ha depositato un nuovo conto in sostituzione del precedente. Il Comune ha poi precisato che la stessa aveva ricoperto il ruolo fino al 31 luglio 2020, subentrando poi altro agente. Il Collegio ha disposto più supplementi istruttori e, dopo aver atteso le risultanze dell’istruttoria sul conto dell’esercizio precedente, ha trattenuto la causa in decisione. Il pubblico ministero ha concluso per l’irregolarità senza ammanco.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla nozione di agente contabile, desumibile dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende, tra gli altri, tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi degli agenti e riscuotono somme di spettanza dell’amministrazione. Sul piano processuale richiama l’art. 44 del r.d. n. 1214/1934 e l’art. 137 del d.lgs. n. 174/2016, nonché l’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, che assoggetta alla giurisdizione contabile ogni agente con maneggio di pubblico denaro.
La Corte rileva che le risultanze dell’istruttoria sul precedente esercizio non hanno avuto ricadute sulla gestione in esame. Quanto all’assenza di un formale atto di nomina, essa nulla toglie alla responsabilità giuscontabile: si è in presenza di un fatto gestorio rilevante, assimilabile alla negotiorum gestio di diritto comune. L’agente risponde dunque del proprio operato quale contabile di fatto.
La nota del Comune sul preteso subentro di altro agente non elide la responsabilità della convenuta. In atti non vi è alcun formale passaggio di consegne e il conto giudiziale non reca la firma del presunto subentrante: le risultanze del conto ricadono pertanto per intero sull’agente convenuto.
Nel merito, la gestione è apparsa caotica e confusa. Sul piano formale il conto non è idoneo a rappresentare la gestione in modo veritiero e corretto, essendo state omesse le quote di competenza dell’ente, ricostruite aliunde per sottrazione. Sul piano sostanziale, il nuovo conto è inutiliter data: non risultano versamenti in tesoreria per gli introiti di competenza dell’ente per € 610,50, cui si aggiungono € 554,07 desumibili dai maggiori importi versati all’erario rispetto alle risultanze del giornale di cassa.
Il Collegio ricorda che la responsabilità giuscontabile si distingue da quella amministrativa per la regola di imputazione dell’addebito: manca la figura dell’attore pubblico e, una volta vocato in giudizio, il contabile deve provare a suo discarico la correttezza del proprio operato, con l’unico limite del caso fortuito o della forza maggiore, qui non ricorrenti. Non avendo l’agente provato il mancato riversamento di € 1.164,57, il conto è dichiarato irregolare con addebito di tale somma, oltre interessi legali e spese.
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Nota della Redazione
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