Riliquidazione pensione ex art. 54 d.P.R. 1092/1973 e soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 101 del 18.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, per essere stata soddisfatta la pretesa azionata. La declaratoria non preclude tuttavia l’esame della posizione delle parti ai fini delle spese: ove l’amministrazione previdenziale abbia adottato i dovuti atti di riliquidazione solo dopo l’avvio dell’azione, in presenza di una iniziale prospettazione fondata del ricorrente, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale. Ne consegue la condanna dell’Ente al rimborso delle spese di assistenza legale, ancorché la domanda sia stata ritualmente definita con la cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco e titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, alla riliquidazione del trattamento previdenziale con l’attribuzione dell’aliquota di rendimento individuata dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, oltre interessi e rivalutazione.
L’interessato, collocato in quiescenza con il sistema di calcolo c.d. “misto” e con un corredo contributivo al 31 dicembre 1995 inferiore a 15 anni, ha sostenuto che l’importo dovuto sarebbe stato liquidato dall’INPS secondo il coefficiente più sfavorevole di cui all’art. 44 del medesimo d.P.R.. Inoltrata istanza di revisione il 4 agosto 2022, senza riscontro, ha adito la Corte. L’INPS, costituitosi, ha rappresentato di avere provveduto alla riliquidazione in attuazione della circolare n. 68 del 14.06.2022, con pagamento a decorrere dal febbraio 2024, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice rileva che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato luogo alla lite. Preso atto della riliquidazione intervenuta, e della concorde richiesta delle parti, dichiara la cessazione della materia del contendere, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata.
La questione residua riguarda i compensi di lite. La Corte osserva che l’INPS si è determinato ad adottare i dovuti atti di riliquidazione solo dopo l’avvio dell’azione davanti alla Corte, nonostante l’interessato ne avesse fatto richiesta e lo stesso Ente avesse emanato una circolare per il ricalcolo d’ufficio delle posizioni quale quella in trattazione.
Tale rilievo è decisivo: l’inerzia dell’Ente a fronte di una richiesta legittima e di una disciplina interna già predisposta per il ricalcolo d’ufficio dimostra che l’azione giudiziaria è stata necessaria per ottenere il risultato dovuto. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, considerata la fondatezza dell’iniziale prospettazione del ricorrente, l’Ente deve essere condannato al rimborso delle spese legali in suo favore.
La Corte liquida le spese di assistenza legale in euro 500,00 e fissa il termine di sessanta giorni dalla data dell’udienza per il deposito della sentenza. La decisione conferma l’orientamento secondo cui la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere non vale a sottrarre l’amministrazione alle conseguenze economiche della propria inerzia, quando la pretesa azionata risulti conforme al diritto.
Nota della Redazione
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