Obbligo di comunicazione degli esiti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 129 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli obblighi di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, di cui all’art. 20, commi 1 e 3, d.lgs. n. 175/2016, non si esauriscono nell’adozione del provvedimento ricognitivo entro il 31 dicembre di ciascun anno, ma comprendono la sua necessaria trasmissione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La comunicazione è dovuta anche in caso negativo, ossia quando l’amministrazione non detenga alcuna partecipazione societaria. Ai fini sanzionatori, la mancata trasmissione equivale alla mancata predisposizione della ricognizione. Per le amministrazioni accreditate, la trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite l’applicativo Con.Te.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per il Molise ha svolto un monitoraggio sull’adempimento, da parte degli enti locali e degli altri organismi del territorio, dell’obbligo di assumere e trasmettere i provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 3, d.lgs. n. 175/2016.

L’indagine fa seguito a una precedente verifica, riferita all’esercizio 2021, che aveva accertato un inadempimento rilevante. L’universo monitorato comprendeva centotrentasei Comuni, due Province, otto Unioni di Comuni, dieci Comunità montane, tre Consorzi, l’istituzione universitaria e la Camera di commercio.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. Il processo di razionalizzazione si articola in due momenti connessi e interdipendenti: la revisione straordinaria, di cui all’art. 24 TUSP, e la revisione periodica, disciplinata dall’art. 20 TUSP. Quest’ultima impone alle amministrazioni di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto societario, da approvarsi con provvedimento assunto entro il 31 dicembre, e di comunicarne gli esiti alla Corte dei conti.

La Corte ribadisce che l’obbligo di comunicazione sussiste anche in caso negativo: l’ente deve inoltrare esplicita dichiarazione attestante la non detenzione di partecipazioni. Il provvedimento, per gli enti locali, deve essere adottato con deliberazione consiliare. Quanto alle modalità, le amministrazioni accreditate devono trasmettere esclusivamente tramite l’applicativo Con.Te, mentre le amministrazioni non accreditate utilizzano la posta elettronica certificata.

Sul piano sanzionatorio, il comma 7 dell’art. 20 TUSP prevede, per i soli enti locali, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione giurisdizionale regionale. Si applicano inoltre le misure civilistiche dell’art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9, tra cui l’inibizione dell’esercizio dei diritti sociali e la liquidazione in denaro della partecipazione.

La Corte richiama l’orientamento della magistratura contabile secondo cui la situazione di inadempienza si verifica per mancata adozione dell’atto ricognitivo, per omissione della relazione sull’attuazione e per difetto delle relative comunicazioni. Ai fini sanzionatori, la mancata trasmissione equivale alla mancata predisposizione della ricognizione, poiché solo con la concreta conoscenza da parte dei destinatari si realizza lo scopo della norma. L’inadempimento di ogni singolo obbligo, o di entrambi, costituisce presupposto della specifica sanzione.

All’esito del monitoraggio, la Sezione rileva un adempimento quasi totalitario. Delle centotrentotto amministrazioni accreditate, centotrentadue hanno provveduto alla trasmissione, con una percentuale di adempimento del 95,65 per cento, in netto miglioramento rispetto al 66,67 per cento dell’anno precedente. Solo sei Comuni risultano inadempienti, unitamente a sei enti non accreditati. La Sezione ha approvato la relazione e ha riservato a separati atti la segnalazione a ciascun ente della specifica situazione di inadempienza, quale monito al rispetto del dettato normativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *