Imposta di soggiorno e obbligo di resa del conto dell’agente contabile di (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 118 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Chi è incaricato della riscossione dell’imposta di soggiorno per conto dell’ente locale, in forza di investitura formale o anche solo di fatto, riveste la qualifica di agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale, quale esigenza imprescindibile dell’ordinamento di dimostrazione del legittimo impiego del pubblico denaro. L’obbligo di rendere il conto e di ottenere il discarico giurisdizionale costituisce passaggio essenziale del giudizio di conto, la cui necessarietà è riconosciuta dalla stessa Corte costituzionale. Il conto compilato d’ufficio dall’ente, quando l’agente non vi provveda, va iscritto a ruolo per la discussione in udienza collegiale. Ove il resoconto chiuda in pareggio e non siano mossi rilievi dall’ente né dal pubblico ministero contabile, la gestione è dichiarata regolare con conseguente discarico.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il titolare di una struttura ricettiva, chiamato a rispondere della gestione dell’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2019. Nonostante i solleciti, l’interessato non ha depositato il conto, che è stato pertanto compilato d’ufficio dal Comune titolare del tributo.
Il Giudice designato, all’esito delle verifiche, ha chiesto la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 147, comma 3, lettera a), del codice di giustizia contabile. Il decreto di fissazione e la relazione sono stati comunicati all’amministrazione e, per suo tramite, all’agente contabile, oltre che al pubblico ministero. La Procura regionale ha concluso per il discarico. All’udienza nessuno si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione della nozione di agente contabile: ai sensi degli artt. 74 del r.d. n. 2440 del 1923, 610 e seguenti del r.d. n. 827 del 1924, 44 del T.U. n. 1214 del 1934 e, per gli enti locali, degli artt. 93 e 233 del d.lgs. n. 267 del 2000, sono tali tutti i soggetti incaricati delle riscossioni o dei pagamenti, o che comunque abbiano maneggio di pubblico denaro, in forza di formale investitura o anche di fatto.
Da tale qualificazione deriva l’obbligo di resa del conto giudiziale. La Corte lo qualifica come esigenza imprescindibile dell’ordinamento, perché chi gestisce beni pubblici deve dimostrarne il legittimo impiego e la corretta destinazione. Il conto, e il conseguente discarico giurisdizionale, rappresentano il passaggio essenziale imposto dai principi di necessarietà del giudizio di conto, richiamando sul punto la Corte costituzionale, sentenza n. 114/1975.
Passando al caso concreto, il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti della qualifica in capo al titolare della struttura ricettiva, quale gestore di un’attività soggetta al tributo istituito dall’ente locale, del cui introito e riversamento nella tesoreria è investito.
Il conto compilato d’ufficio, redatto sul modello prescritto, chiude in pareggio. Su questa base il Collegio reputa la gestione regolare, con approvazione del resoconto e discarico dell’agente, non essendo stati mossi rilievi né dall’ente destinatario degli importi né dal pubblico ministero contabile. Il pronunciato discarico esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.