Controllo successivo e difetto di contrasto sulla tardiva trasmissione del contratto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 24 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. La mera contestazione procedurale della tardiva trasmissione del provvedimento al controllo preventivo, non accompagnata da alcuna divergenza interpretativa sulla regolarità amministrativa e contabile, non integra il presupposto di legge e non legittima l’attivazione della funzione. Ne consegue il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti, con restituzione dell’atto così come pervenuto.
Il Fatto
La Ragioneria Territoriale dello Stato ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il contratto di assunzione a tempo indeterminato di una docente, stipulato da un istituto comprensivo statale. L’atto era stato restituito privo del visto perché inoltrato al controllo preventivo successivamente alla sua adozione, in violazione del termine di contestualità previsto dall’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 123/2011. Il dirigente scolastico ha chiesto la registrazione ai sensi dell’art. 10 del medesimo decreto, dando contezza delle ragioni del ritardo.
Il provvedimento è stato deferito alla valutazione collegiale unitamente ad altri settantasette atti, tutti accomunati dalla medesima criticità: l’asserita impossibilità della Ragioneria di esercitare il controllo preventivo a causa della tardività dell’invio. La questione, circoscritta alla sola Ragioneria di Venezia, è stata risolta in sede locale. La Ragioneria ha depositato controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma anzitutto la propria competenza e dichiara inconferente la giurisprudenza contabile invocata dalla Ragioneria. I precedenti richiamati riguardano, nei casi esaminati, criticità relative a termini stabiliti a pena di decadenza, oppure situazioni in cui il ritardo si aggiungeva a plurime illegittimità determinanti la ricusazione del visto, o ancora atti comunque scrutinati nel merito. In tutte quelle fattispecie il provvedimento era stato sottoposto a un esame sostanziale che qui difetta.
La Corte ricostruisce la struttura della norma. L’art. 10 d.lgs. n. 123/2011 stabilisce che gli atti, corredati delle osservazioni impeditive e della documentazione, siano inviati all’ufficio di controllo della Corte quando il dirigente vi dia seguito sotto la propria responsabilità. Sotto il profilo sostanziale, il controllo successivo presuppone dunque un contrasto reale in punto di diritto tra Ragioneria e dirigente, con assunzione espressa della determinazione confermativa. Sotto il profilo procedurale, l’atto viene eseguito anche in presenza delle osservazioni, con piena responsabilità del dirigente.
La funzione assegnata alla Corte è quella di garante della corretta gestione del bilancio dello Stato. L’amministrazione non può superare i rilievi dell’ufficio di ragioneria senza che tale facoltà sia sottoposta al vaglio di un organo esterno e neutrale. Restano però irrilevanti le divergenze meramente formali che non sfocino in un reale contrasto interpretativo, e non può attivarsi il controllo quando il dirigente non abbia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al provvedimento sotto la propria responsabilità.
Nel caso esaminato non emerge alcun contrasto su questioni giuridiche. L’unico punto di contestazione non superato attiene alla tardiva trasmissione del contratto, che è di durata e destinato a produrre effetti permanenti. La Ragioneria non ha esercitato il controllo preventivo proprio in ragione di tale motivazione. Il caso esula pertanto dal perimetro applicativo dell’art. 10 e la Sezione dichiara il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto.
Nota della Redazione
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