Ottemperanza e soccombenza virtuale: spese all’INPS in favore del difensore antistatario (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 11 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta esecuzione del giudicato non comporta automaticamente la compensazione delle spese. Quando l’amministrazione abbia adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale, che impone la condanna dell’ente resistente alle spese di giudizio. La condanna va pronunciata, in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario, con liquidazione secondo i parametri applicabili. La fondatezza della domanda originaria costituisce il presupposto della soccombenza virtuale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto, con la sentenza n. 358/2021 della Sezione giurisdizionale Sardegna, l’accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione sulla quota retributiva dell’aliquota di rendimento del 2,44% di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, come determinata dalla sentenza delle Sezioni Riunite QM/PRES/SEZ n. 1/2021.
Non avendo l’INPS dato esecuzione al giudicato, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento della mancata ottemperanza e l’assegnazione di un termine perentorio all’Istituto. La diffida formale era stata notificata il 3 marzo 2023; il ricorso è stato depositato il 6 giugno 2023.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio l’INPS si è costituita dichiarando di aver provveduto alla riliquidazione della prestazione, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per gli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995, e di aver disposto l’aggiornamento della rata e la liquidazione degli arretrati con la mensilità di dicembre 2023. Ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La difesa del ricorrente, preso atto dell’avvenuto ricalcolo e dell’intervenuto ricevimento del cedolino, ha aderito alla declaratoria di cessazione, chiedendo però la condanna dell’Istituto alle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. All’udienza l’INPS ha insistito per la compensazione.
La Corte ha accolto la domanda sul punto delle spese. Il giudice unico ha osservato che l’Istituto ha provveduto sull’istanza solo a seguito del ricorso giurisdizionale. Da ciò deriva, in virtù del principio della soccombenza virtuale, la condanna dell’ente resistente al pagamento delle spese di giudizio, considerta la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente.
La Corte ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l’INPS al pagamento, in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di assistenza legale, liquidate in euro cinquecento. Ha fissato in trenta giorni il termine per il deposito della sentenza.
Nota della Redazione
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