Conto giudiziale irregolare se mancano i subconti degli agenti di fatto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 37 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la gestione di beni pubblici improntata a schema plurisoggettivo impone all’agente principale di corredare il rendiconto con i subconti degli agenti secondari, ai sensi dell’art. 192, comma 3, R.D. n. 827/1924. La loro mancanza rende il conto irregolare, perché la confusione delle gestioni impedisce di individuare la responsabilità di ciascun agente. L’art. 178, lett. c) ed e), R.D. n. 827/1924 qualifica come agente contabile anche chi, senza formale nomina, si ingerisce di fatto nell’incarico, assumendo gli obblighi e le responsabilità connessi. Grava sull’agente l’onere di giustificare il debito di custodia, sicché le difficoltà organizzative non scusano errori contabili sulle rimanenze, che rendono il conto non veritiero e precludono il discarico.
Il Fatto
Il dirigente di un’area prefettizia competente al rilascio dei libretti di porto di pistola per difesa personale è stato chiamato a rispondere, quale agente contabile, del conto giudiziale relativo alla gestione dei predetti modelli per l’esercizio 2023. Il magistrato istruttore, con relazione, ha sottoposto il conto alla valutazione del Collegio rilevando discordanze nelle rimanenze e nella giacenza, oltre all’assenza della relazione dell’organo di controllo interno.
L’agente ha depositato memoria difensiva sostenendo che le anomalie derivavano da un mero refuso sulle rimanenze 2020, riverberatosi sulle annualità successive, e che la mancata relazione dell’organo interno non era ostativa al discarico. L’amministrazione ha confermato la buona fede dell’agente e la natura di errore contabile della differenza di una unità. Il conto è giunto alla decisione del Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla funzione del giudizio di conto, che non si esaurisce nella verifica formale dello schema, ma implica un accertamento pregnante sulla regolarità della gestione. Ha rilevato che non risulta alcun provvedimento formale di nomina dell’agente: questi ha esercitato di fatto le funzioni, circostanza che l’amministrazione ha confermato.
Tale ingerenza di fatto rileva ai sensi dell’art. 178, lett. c) ed e), R.D. n. 827/1924, che assimila agli agenti contabili quanti, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi, divenendo destinatari degli obblighi e delle responsabilità connessi. La gestione è stata qualificata come plurisoggettiva, riconducibile al modello dell’art. 192 R.D. n. 827/1924: più impiegati dell’area erano coinvolti nella distribuzione dei libretti, con disponibilità e maneggio dei modelli.
Ne deriva che tutti costoro erano tenuti alla resa del conto e alla corretta tenuta dei registri di carico e scarico. Il rendiconto, invece, è unitario nonostante l’ingerenza di più soggetti, e non è corredato dei conti degli agenti secondari richiesti dall’art. 192, comma 3, R.D. n. 827/1924. Questo primo profilo rende il conto irregolare, perché la confusione delle gestioni impedisce la corretta individuazione delle responsabilità.
Il Collegio ha poi condiviso i rilievi sulle ulteriori inesattezze: le rimanenze al 31.12.2022 e la giacenza al 31.12.2023 risultano errate, con rettifica rispettivamente in 689 e 557 libretti. Non si tratta di dati minimali o refusi, ma di una rappresentazione inesatta e non veritiera dei movimenti. Le difficoltà pratiche nella tenuta della contabilità non scusano l’agente, cui spetta giustificare il debito predisponendo e conservando la documentazione necessaria. Irrilevante la relazione dell’organo di controllo interno, la cui carenza è addebitabile all’amministrazione e non all’agente.
Alla luce dei plurimi profili di irregolarità, il conto è dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso al discarico. Nulla per le spese, non essendovi stata condanna.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.