Reddito di cittadinanza e difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 275 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di reddito di cittadinanza, la domanda di risarcimento per indebita percezione del beneficio non appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, ma a quella del giudice ordinario. Il difetto di giurisdizione contabile deriva dalla mancanza del rapporto di servizio tra il percettore e l’amministrazione erogatrice. Tale rapporto non si configura quando il privato non sia inserito funzionalmente nell’iter procedimentale pubblicistico con compiti di gestione di denaro pubblico secondo un programma imposto dall’amministrazione. La natura pubblicistica delle risorse erogate non è sufficiente: occorre altresì il vincolo di destinazione e l’obbligo di rendicontazione a carico del percipiente. Il reddito di cittadinanza, avendo connotazione prevalentemente assistenziale, non attribuisce al destinatario alcuna gestione di risorse pubbliche.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha citato in giudizio un soggetto chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale di € 13.050,00, oltre rivalutazione e interessi. La pretesa riguardava l’indebita percezione del reddito di cittadinanza nel periodo da aprile a dicembre 2019 e da gennaio a settembre 2020.

Secondo la prospettazione accusatoria, il convenuto avrebbe indotto in errore l’Inps omettendo di indicare correttamente il proprio patrimonio immobiliare, non dichiarando la titolarità di una serie di immobili, con un valore assai superiore alla soglia richiesta di € 30.000. La vicenda traeva origine da una segnalazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, a seguito di indagini della Guardia di Finanza. Il convenuto non ha inoltrato deduzioni nella fase preprocessuale e non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato in via preliminare la contumacia del convenuto, non costituitosi nonostante la regolare notificazione dell’atto di citazione. Nel merito, ha ritenuto di dover esaminare d’ufficio la questione della corretta perimetrazione dei confini di cognizione tra giudice ordinario e giudice contabile in materia di reddito di cittadinanza.

Il Collegio ha precisato che tale questione è sollevata d’ufficio, non sussistendo l’obbligo di provocare il preventivo contraddittorio delle parti. Il principio di cui all’art. 101 c.p.c., richiamato dall’art. 7 del c.g.c., è preordinato a impedire una decisione c.d. a sorpresa e trova applicazione solo per le questioni di fatto o miste di fatto e di diritto, con esclusione di quelle di puro diritto e, segnatamente, di natura meramente processuale, per definizione ricomprese nel thema decidendum.

La Corte ha preso le distanze dalla decisione della Seconda sezione centrale d’Appello n. 468 del 2022, che aveva affermato la giurisdizione contabile in materia. Ha invece confermato il consolidato orientamento della Sezione campana, che ritiene sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, richiamando numerose pronunce del 2020, del 2021 e del 2024, anche ai fini della motivazione ex art. 39, comma 2, lett. d) del c.g.c. e art. 17, comma 1, delle norme di attuazione del c.g.c.

Dirimente è risultata la mancanza del rapporto di servizio tra il percettore del reddito di cittadinanza e l’amministrazione erogatrice. Il Collegio ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità valuta tale requisito in senso ampio, ravvisandolo quando il soggetto sia vincolato alla gestione di denaro pubblico secondo un programma imposto dall’amministrazione. Occorrono contestualmente tre requisiti: la provenienza pubblica delle risorse; un vincolo funzionale di destinazione a un puntuale scopo pubblicistico con attività gestoria; un obbligo di attivazione e rendicontazione a carico del percipiente.

Nel caso del reddito di cittadinanza, la finalità di inserimento al lavoro resta obiettivo esterno di politica legislativa, mentre la misura assume conformazione prevalentemente assistenziale. Manca il vincolo di destinazione delle risorse e l’obbligo di rendicontazione. Il privato non è compartecipe fattivo di un programma di attività definito dalla pubblica amministrazione per la realizzazione di un pubblico interesse. Il Collegio ha quindi declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa deve essere riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 17 c.g.c. Nessuna pronuncia sulle spese, trattandosi di decisione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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