Danno erariale da contributi agricoli percepiti nonostante la misura di prevenzione (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 129 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto destinatario di una misura di prevenzione divenuta definitiva, che percepisca contributi o finanziamenti pubblici per lo svolgimento di attività imprenditoriali, è tenuto a comunicare all’ente erogatore la causa ostativa prevista dall’art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 159/2011. L’omessa comunicazione integra una falsa rappresentazione delle condizioni di legittima percezione e determina lo sviamento delle risorse pubbliche dalla funzione loro impressa, con conseguente danno erariale. La condotta è connotata da dolo quando il percettore conosce la preclusione assoluta all’accesso ai benefici. Il divieto opera senza limiti temporali, non essendo previsto alcun termine di durata, e la scelta rientra nella discrezionalità del legislatore.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha convenuto in giudizio il titolare di una ditta individuale esercente allevamento di ovini e caprini, chiedendone la condanna al risarcimento in favore di AGEA della somma di euro 75.961,05, oltre rivalutazione e interessi. Secondo l’atto di citazione, il convenuto aveva percepito finanziamenti pubblici a carico del FEAGA e del FEASR, sia mediante domanda unica di pagamento sia mediante domande relative a sostegni al reddito, senza averne diritto.
La causa ostativa era costituita dall’essere il convenuto destinatario, dal 2002, di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale, divenuta definitiva nel 2003, senza che fosse mai intervenuta riabilitazione. La Procura contestava inoltre la carenza di un ulteriore presupposto per il periodo di cancellazione dell’impresa dal registro. Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte ha dato atto della ritualità e tempestività della notificazione della citazione e del decreto di fissazione dell’udienza, dichiarando la contumacia del convenuto senza necessità di rinnovazione, non ricorrendo l’ipotesi di nullità prevista dall’art. 93, comma 1, cod. giust. cont.
Nel merito, l’esame degli atti ha consentito di acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria. La Corte ha richiamato l’art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 159/2011, nel quale è confluito il divieto già posto dall’art. 10 della legge n. 575/1965: le persone destinatarie di misura di prevenzione definitiva non possono ottenere contributi, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Il comma 2 prevede la decadenza di diritto dalle erogazioni e il comma 8 estende la disciplina ai condannati per i delitti ivi richiamati.
La Corte ha ritenuto che il pregiudizio erariale derivante dalla illegittima percezione di finanziamenti in epoca successiva alla condanna sia causalmente riconducibile all’omessa comunicazione all’amministrazione della intervenuta misura preclusiva. Le condizioni di ammissibilità erano espressamente richiamate nelle domande di aiuto, nelle quali il richiedente dichiara di conoscere le norme sull’ammissibilità e di non trovarsi in cause di divieto ai sensi della normativa antimafia.
Le visure storiche della Camera di Commercio hanno inoltre accertato che l’impresa è rimasta cancellata dal registro dal 26 marzo 2010 al 6 maggio 2014, con conseguente carenza di un ulteriore presupposto per la percezione dei contributi.
La Corte ha quindi ascritto il danno erariale al convenuto a titolo di dolo, per aver volontariamente e scientemente omesso la dichiarazione imposta dalla normativa antimafia, condannandolo al pagamento di euro 75.961,05 in favore del pubblico erario e di AGEA, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dall’ultima erogazione e interessi legali dalla pubblicazione. Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 31, comma 1, d.lgs. n. 174/2016.
Nota della Redazione
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