Cariche in società di lucro e dovere di riversamento dei compensi (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 130 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto posto dall’art. 60 del T.U. n. 3 del 1957, richiamato dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, di assumere cariche in società costituite a fine di lucro opera in via assoluta e prescinde dall’effettivo esercizio di poteri gestori o di rappresentanza in capo al consigliere. La carenza di poteri gestionali, anche se consacrata in una delibera assembleare, non circoscrive l’ambito del divieto, che colpisce in astratto la posizione assunta nell’organo collegiale. Ne consegue che i compensi percepiti per incarichi non autorizzati vanno riversati all’amministrazione di appartenenza anche quando si tratti di attività assolutamente incompatibili, e dunque mai autorizzabili, secondo la fattispecie tipizzata di responsabilità per danno da mancata entrata di cui all’art. 53, comma 7-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001. Il riversamento avviene al lordo delle ritenute fiscali. La costituzione in mora dell’ente danneggiato interrompe la prescrizione quinquennale, che resta invece maturata per i periodi anteriori al quinquennio.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio una dipendente dell’INPS, con qualifica di avvocato presso l’ufficio legale interno, chiedendo la condanna al pagamento di 116.774,00 euro corrispondenti ai compensi percepiti per aver ricoperto la carica di consigliere di amministrazione di una società privata in due periodi: dal 1° marzo 2015 al 7 giugno 2016 e dal 9 giugno 2017 al 27 maggio 2020. Per la Procura la condotta violava l’art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, per l’assenza di autorizzazione e il mancato riversamento dei compensi.

La convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che il recupero delle somme davanti al giudice contabile duplicasse il diritto di ripetizione azionabile davanti al giudice ordinario, e ha chiesto la sospensione del processo ex art. 106 c.g.c. in attesa della causa di lavoro pendente. Nel merito ha dedotto la prescrizione, l’assenza di poteri gestori in forza di una delibera assembleare del 2012, l’illegittimità dei dinieghi opposti dall’ente e l’insussistenza di un pregiudizio erariale.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di legittimità, ribadisce che l’azione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 rientra nella giurisdizione contabile: il comma 7-bis tipizza una responsabilità erariale con danno predeterminato per legge pari ai compensi percepiti, di natura risarcitoria e non sanzionatoria.

Quanto alla sospensione, la Corte esclude la pregiudizialità giuridica richiesta dall’art. 106 c.g.c.: il giudizio erariale ha petitum e causa petendi diversi rispetto alla causa di lavoro, e la sua autonomia risponde ai canoni di effettività e concentrazione coerenti con l’art. 111 della Costituzione.

Sulla prescrizione, il Collegio distingue i due periodi. Per i compensi dal 1° marzo 2015 al 7 giugno 2016 la costituzione in mora dell’ottobre 2021 è tardiva rispetto al termine quinquennale dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, e non ricorre occultamento doloso, poiché l’ente conosceva l’attività sin dal 2012 e la gestione della vicenda fu “superficiale, sciatta, confusa e contraddittoria”. Per il periodo successivo, dal 9 giugno 2017 al 27 maggio 2020, la messa in mora del 2021, seguita dall’invito a dedurre del 25.01.2023, è tempestiva e interrompe validamente la prescrizione.

Nel merito, la Corte qualifica la carica come rientrante tra le incompatibilità assolute dell’art. 60 del T.U. n. 3 del 1957. La tesi della convenuta sull’assenza di poteri gestionali non convince: la norma non menziona tale requisito, e le funzioni del consiglio di amministrazione di una società di capitali hanno un nucleo inderogabile di competenze strategiche non delegabili. La delibera assembleare del 2012 non può esonerare dall’osservanza del divieto di legge.

Sul piano soggettivo, la Corte ravvisa il dolo: dal 18.07.2018 l’ente aveva espresso un diniego espresso e confermato in sede cautelare, e la convenuta continuò a ricoprire la carica percependo il compenso. Il quantum è determinato in euro 69.836,00, al lordo delle ritenute fiscali, in adesione alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 13 del 2021. La connotazione dolosa e la natura recuperatoria escludono il potere riduttivo. La Corte dichiara prescritta l’azione per il primo periodo, condanna al pagamento della somma residua oltre rivalutazione e interessi, e liquida le spese processuali a carico della convenuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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