Ricalcolo pensione militare e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 26 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, il sopravvenuto riconoscimento in via amministrativa della pretesa azionata, con riliquidazione del trattamento e corresponsione degli arretrati, determina la cessazione della materia del contendere per venir meno dell’interesse alla decisione. Il giudice ne prende atto, non essendo possibile una pronuncia di merito priva di utilità per la parte. Quanto alle spese, la compensazione è disposta, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione del comportamento processuale dell’ente di previdenza, che abbia dato seguito alla pretesa solo dopo la proposizione del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente alla Guardia di Finanza e titolare di pensione diretta liquidata con il sistema misto, ha domandato l’accertamento del proprio diritto, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, al ricalcolo del trattamento pensionistico con l’attribuzione dell’aliquota del 44% o, in subordine, di quella del 2,445% indicata dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nella sentenza n. 1 del 2021, con decorrenza dal collocamento in congedo e condanna alle differenze maturate.
L’INPS, costituitosi in giudizio, ha rappresentato di aver già provveduto alla riliquidazione della prestazione in applicazione della propria Circolare n. 199 del 2021, con riconoscimento dell’indice annuo del 2,44% nei limiti della prescrizione e con interessi e rivalutazione, con pagamento a decorrere da settembre 2023, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il difensore del ricorrente ha confermato la ricezione del beneficio e dei ratei pregressi, concordando sulla cessazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico rileva che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla causa. L’ente previdenziale ha infatti dato integrale esecuzione alla pretesa, mediante riliquidazione del trattamento, riconoscimento dei ratei pregressi, interessi e rivalutazione.
La Corte prende atto che la pretesa avanzata dal ricorrente ha trovato soddisfazione e che è venuto meno l’interesse a una pronuncia di merito. La declaratoria di cessazione della materia del contendere tiene conto della convergenza delle richieste delle parti e non implica alcun accertamento sul merito delle contrapposte tesi, né sull’aliquota applicabile.
Sul fronte delle spese, il giudice richiama l’art. 31, comma 3, c.g.c. e ritiene sussistenti i motivi per disporre la compensazione. Elemento decisivo è il comportamento processuale dell’ente di previdenza, che ha dato seguito alla domanda solo a seguito del ricorso, dopo aver lasciato senza riscontro l’istanza di revisione del giugno 2022.
La decisione resta perciò sul piano processuale: dichiarata la cessazione, nulla è statuito in ordine ai coefficienti di rendimento e alla decorrenza della riliquidazione, questioni che restano affidate alla sede amministrativa in cui la prestazione è stata rideterminata.
Nota della Redazione
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