Cessazione della materia per riliquidazione INPS della pensione mista (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 27 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta riliquidazione del trattamento da parte dell’ente previdenziale, intervenuta in pendenza di causa e satisfattiva della pretesa del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere. La pronuncia di cessazione presuppone la concorde richiesta delle parti e un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla causa. In tema di spese, il comportamento processuale dell’ente che abbia riconosciuto il beneficio in via amministrativa giustifica la compensazione, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato e titolare di pensione diretta di inabilità liquidata con il sistema misto, ha adito la Sezione giurisdizionale per la Sardegna chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l’attribuzione dell’aliquota del 2,445%, in applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell’art. 1, commi 101 e 102, della legge n. 234 del 2021.

L’istante aveva maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva di quindici anni e otto mesi. L’INPS aveva invece liquidato la quota retributiva applicando il coefficiente del 35% previsto dall’art. 44 del medesimo d.P.R., anziché il diverso parametro invocato. Esperita senza riscontro l’istanza amministrativa di revisione, il ricorrente ha proposto ricorso. Costituitosi in giudizio, l’Ente ha rappresentato di aver provveduto alla riliquidazione in applicazione della disciplina del 2021, con pagamento a decorrere dal mese di settembre 2023.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene alla sorte del giudizio quando la pretesa dedotta in causa sia stata integralmente soddisfatta dalla pubblica amministrazione in pendenza del processo. Il Giudice monocratico rileva che, nel corso del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla controversia.

Tale sopravvenienza, prosegue la Corte, non può che essere presa in atto e condurre alla cessazione della materia del contendere, essendo stata data piena esecuzione alla pretesa avanzata dal ricorrente mediante la riliquidazione del trattamento pensionistico. La pronuncia interviene sulla concorde richiesta in tal senso formulata dalle parti.

Resta da esaminare il profilo delle spese di giudizio. Il ricorrente aveva insistito per la soccombenza virtuale dell’Ente, lamentando la notevole ritardo con cui l’INPS aveva provveduto rispetto alla circolare regolativa del beneficio. La Corte, investita di tale doglianza, motiva la propria determinazione richiamando il comportamento processuale dell’Ente di previdenza e il riconoscimento del beneficio con decorrenza 2022.

Su queste basi il Giudice ritiene sussistenti i motivi per disporre la compensazione delle spese, in applicazione dell’art. 31, comma 3, c.g.c. Il dispositivo dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione. Il termine per il deposito della sentenza è fissato in sessanta giorni dalla data dell’udienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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