Rito abbreviato contabile e pagamento integrale: estinzione del giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 20 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, il pagamento della somma offerta dal convenuto ai sensi dell’art. 130 c.g.c. integra la fattispecie a formazione progressiva di definizione del giudizio con il rito abbreviato, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. Il giudice accerta la regolarità dell’adempimento e la corrispondenza della somma versata all’offerta originariamente accolta con decreto collegiale. La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale dei convenuti che ha concorso a realizzarlo, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio una società in accomandita semplice, nella persona dei soci accomandatari e amministratori pro tempore, chiedendo la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 83.047,63 in favore di una società finanziaria regionale e per essa della Regione. A fondamento della pretesa, il requirente deduceva la mancata rendicontazione e restituzione del finanziamento concesso a valere sulla legge regionale n. 21/1997 in materia di artigianato, erogato con provvedimento dell’11 dicembre 2007 per complessivi euro 190.000,00, di cui il 70% con fondi regionali e la restante quota a carico della banca co-finanziatrice.
Secondo la ricostruzione attorea, l’impresa ometteva di inviare la rendicontazione finale entro il termine dell’11 ottobre 2009, già più volte prorogato su istanza di parte, e si rendeva morosa nel pagamento delle rate. Il requirente ravvisava così uno sviamento del contributo dalla finalità pubblicistica, con conseguente responsabilità della società e dei suoi legali rappresentanti. I convenuti, contestando la fondatezza della domanda, chiedevano di accedere al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento del 30% della pretesa risarcitoria.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene alla verifica dei presupposti per la definizione del giudizio mediante rito abbreviato contabile, una volta che il convenuto abbia versato la somma offerta e il Collegio abbia accolto l’istanza con apposito decreto. Il percorso argomentativo del giudice muove dall’accertamento dell’avvenuto pagamento e dalla documentazione prodotta dagli interessati, costituita dalle contabili dei bonifici e dalle reversali di incasso rilasciate dalla Regione.
Il Collegio rileva che la regolarità della documentazione è stata verificata con l’adesione del Pubblico Ministero in camera di consiglio, con ciò perfezionandosi il contraddittorio sull’adempimento. Su tale premessa, la Corte afferma che sussistono i presupposti per ritenere integrata la fattispecie a formazione progressiva di definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c., richiamando sul punto Corte dei conti, Sez. III App., n. 104/2018.
Il giudice sottolinea la natura deflattiva dell’istituto, che consente una definizione alternativa del processo contabile mediante l’offerta di pagamento accolta dal Collegio. A tale connotazione funzionale si aggiunge il contegno processuale dei convenuti, che ha concorso a realizzare la medesima definizione: elementi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
La conseguenza processuale è la declaratoria di estinzione del giudizio nei confronti di tutti i convenuti, con spese compensate e disposizione alla Segreteria per le comunicazioni di rito. La Corte dà inoltre atto dell’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, ordinando l’annotazione a tutela dei dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Nota della Redazione
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