Contributi PSR e fatture per opere inesistenti configurano danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 78 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici per la realizzazione di iniziative imprenditoriali, è integralmente illecita la percezione di benefici pubblici giustificati da fatture attestanti prestazioni di terzi in realtà insussistenti, anche quando il percipiente abbia altrimenti realizzato l’iniziativa finanziata. L’attribuzione della provvidenza presuppone infatti l’effettività del costo: se l’onere non è stato realmente sopportato dal richiedente, viene meno la ragione stessa del riconoscimento. Il percettore di contributi è compartecipe, diretto e fattivo, delle attività istituzionali pubbliche in forza del principio di funzionalizzazione pubblica della gestione delle attribuzioni. Nel giudizio contabile la prova si forma secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, distinto dalla regola penale dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio il titolare di una ditta agricola individuale, committente, e l’agronomo progettista e direttore dei lavori, contestando una responsabilità erariale dolosa per un danno quantificato in euro 80.849,14. L’importo era stato erogato dall’organismo pagatore all’azienda agricola quale contributo per opere di recinzione di fondi agricoli, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna, misura 4.1, bando 2016.

Secondo l’accusa, le opere sarebbero state eseguite in economia dalla stessa ditta beneficiaria, attraverso un sistema di fatture per operazioni inesistenti e di pagamenti incrociati tra aziende, tutti riconducibili al tecnico progettista. I convenuti eccepivano la sospensione del giudizio in attesa del processo penale e, nel merito, sostenevano l’effettiva realizzazione delle opere e l’insussistenza del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di sospensione. L’art. 106, comma 1, del C.G.C. consente la sospensione solo nei casi di pregiudizialità giuridica, qui non ricorrente, restando autonoma la responsabilità contabile rispetto al giudizio penale. La mera opportunità di evitare un contrasto di giudicati non integra un antecedente logico-giuridico rilevante.

Nel merito, la Corte ritiene sussistente un grave, preciso e concorde quadro indiziario basato sugli accertamenti della Guardia di Finanza. La sostanziale neutralità finanziaria dei rapporti tra le aziende, la circolazione dei pagamenti rientranti nella disponibilità del committente e l’assenza di una struttura aziendale idonea a eseguire le opere in favore di terzi dimostrano che gli interventi furono realizzati in proprio, con costi solo fittiziamente esposti. I convenuti non hanno opposto alcun elemento concreto alle risultanze investigative.

La Corte afferma che l’avvenuta realizzazione delle opere non elide il danno. L’art. 8 del bando presuppone l’effettivo sostenimento della spesa, e l’art. 19 prevede la revoca integrale del contributo in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, in applicazione della disciplina europea sul rifiuto o revoca del sostegno. La condotta lede la P.A. sia per lo sviamento delle risorse, sia per la sottrazione del finanziamento ad altri soggetti.

Quanto alla posizione del tecnico, il sequestro dei dispositivi informatici e l’esame delle chat hanno rivelato la predisposizione di una documentazione di programmazione e rendicontazione dei pagamenti tra imprese, finalizzata a costruire la neutralità finanziaria. File denominati “GIRO FINALE” e la gestione diretta di fatturazioni e bonifici, anche per imprese non formalmente assistite, confermano il ruolo di organizzatore del sistema.

La Corte esclude il potere riduttivo, precluso dalla natura dolosa della responsabilità, e condanna i convenuti in solido al risarcimento, oltre rivalutazione e interessi legali, disponendo la conversione in pignoramento del sequestro conservativo già disposto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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