Cessazione della materia del contendere e spese secondo soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 79 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La riliquidazione del trattamento pensionistico disposta dall’ente previdenziale nel corso del giudizio, con adeguamento dell’assegno da una rata successiva, determina la cessazione della materia del contendere quando le parti concordino su tale esito. La declaratoria non preclude la regolazione delle spese, che il giudice contabile liquida secondo il principio della soccombenza virtuale: rilevano il lunghissimo tempo trascorso dalla trasmissione del nuovo modello PA04 e la sostanziale inerzia dell’ente anche dopo la specifica istanza amministrativa dell’interessato. La condanna alle spese si fonda sull’art. 93 cod. proc. civ. in favore del difensore antistatario e sui parametri del D.M. n. 55 del 2014.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia Penitenziaria e collocato in congedo per inabilità dal 29.07.2011, agisce davanti alla Corte dei conti lamentando che l’INPS non ha riliquidato il proprio trattamento pensionistico. Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria aveva emesso il 18.03.2016 un nuovo modello PA04, in sostituzione di quello provvisorio del 20.09.2011, e lo aveva trasmesso all’Istituto previdenziale.

Dopo l’istanza di ricalcolo presentata il 26.01.2023, il ricorrente aveva ricevuto solo una risposta interlocutoria. Chiede quindi l’accertamento del diritto alla rideterminazione della pensione dall’originaria decorrenza, con arretrati, interessi e rivalutazione. L’INPS, costituendosi, rappresenta di avere emesso il provvedimento di riliquidazione con adeguamento dalla rata di luglio 2024 e chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti rileva che entrambe le parti convergono sull’esito estintivo del giudizio. L’Istituto ha riconosciuto e soddisfatto la pretesa sostanziale dedotta in ricorso; il ricorrente, nella memoria illustrativa del 07.05.2024, ha concordato sulla declaratoria, insistendo però per la liquidazione delle spese. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.

Il punto qualificante della decisione riguarda il regolamento delle spese. Il giudice contabile esclude che sussistano giusti motivi per la compensazione e richiama il principio della soccombenza virtuale. La verifica si appunta sulla condotta processuale delle parti e sulla condotta amministrativa che ha preceduto il giudizio.

Due elementi sostengono la condanna dell’ente. Il primo è di ordine temporale: è trascorso un lunghissimo arco di tempo dall’invio del nuovo modello PA04, emesso nel 2016. Il secondo attiene alla condotta: l’Istituto ha serbato una sostanziale inerzia anche dopo la specifica istanza promossa dall’interessato in via amministrativa nel gennaio 2023. La riliquidazione è intervenuta solo in pendenza di causa.

Su queste basi la Corte liquida le spese applicando i parametri e le disposizioni del D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, in favore del difensore che si è dichiarato antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., nella misura di Euro 2.000,00 oltre accessori di legge. La condanna dell’Istituto previdenziale chiude il giudizio insieme alla declaratoria di estinzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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