Pensione privilegiata e domanda di interdipendenza mai proposta in via amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 90 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, la domanda con cui si chiede l’accertamento dell’interdipendenza tra una patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio e una sopravvenuta è inammissibile quando su di essa non si sia provveduto in sede amministrativa, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont. La mancanza di una specifica istanza amministrativa di interdipendenza configura un difetto che preclude l’esame nel merito della pretesa. Il mero parere endoprocedimentale del Comitato di verifica per le cause di servizio non integra il provvedimento amministrativo richiesto e non fonda la legittimazione passiva del Ministero. L’inammissibilità della domanda si traduce, nei confronti degli altri convenuti, nel rigetto della pretesa attorea.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare dell’Arma dei Carabinieri dichiarato inidoneo al servizio dal 12 marzo 2021, ha adito la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania chiedendo il riconoscimento dell’interdipendenza tra una spondilosi cervicale, già riconosciuta dipendente da causa di servizio nel 1997, e un ictus cerebrale occorsogli nel 2020, oltre all’attribuzione della pensione privilegiata. A sostegno ha richiamato le condizioni climatiche del servizio svolto e lo stress a esso connesso.

Si sono costituiti l’Arma dei Carabinieri, chiedendo la propria estromissione per l’esclusiva competenza dell’INPS in tema di pensione privilegiata, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, eccependo la carenza di legittimazione passiva, e l’INPS, che ha evidenziato l’attribuzione della pensione ordinaria tre mesi dopo la declaratoria di inidoneità. Con ordinanza del 7 ottobre 2025 il giudice ha assegnato termine per versare in atti l’istanza amministrativa di interdipendenza. All’udienza del 24 febbraio 2026 il ricorrente ha confermato di non aver mai presentato una specifica istanza in tal senso.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dalla pacifica assenza di un’istanza amministrativa con cui il ricorrente abbia chiesto di accertare l’asserita interdipendenza tra la patologia cervicale e quella ischemica. Da tale rilievo discende l’applicabilità dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., che sancisce l’inammissibilità delle domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa.

La Corte osserva che, ove una siffatta istanza fosse stata proposta, il Comitato di verifica si sarebbe limitato a esprimere un mero parere endoprocedimentale. Da ciò il giudice trae la conseguenza dell’insussistenza della legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze in un caso come quello di specie.

Nei confronti degli altri convenuti, l’inammissibilità riscontrata si traduce nel rigetto della pretesa attorea. Il giudice chiarisce che tale esito non differisce da quello che si avrebbe qualora la domanda risultasse infondata nel merito, con ciò saldando la ragione processuale a una valutazione sostanziale.

Sul piano del merito, la Corte rileva che dalla documentazione in atti e, specificamente, dal referto della visita cardiologica del 23 ottobre 2023 emerge una familiarità per coronaropatia, un’ipertensione arteriosa e un eccesso ponderale, fattori notoriamente rilevanti rispetto all’ictus ischemico occorso nell’aprile 2020 in forma latente. Tali elementi concorrono a escludere il nesso causale invocato.

La soccombenza del ricorrente comporta la condanna alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro in favore dell’INPS e in 800 euro in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con riduzione del 20% per l’assistenza di un proprio dipendente. Le spese tra il ricorrente e l’Arma dei Carabinieri sono compensate, in ragione dell’estrema sintesi dello scritto difensivo. Il dispositivo dichiara la carenza di legittimazione passiva del Ministero e rigetta la domanda contro gli altri convenuti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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