Conto giudiziale irricevibile se privo dei modelli richiesti dalla legge (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 64 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni mobili è irricevibile quando l’amministrazione deposita il solo modello 16/M, che non espone i dati richiesti dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010 e dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924. Il conto è idoneo a rappresentare la gestione solo se comprensivo di tutti i prospetti contabili indicati dalle Istruzioni tecnico-applicative al regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa. La mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. integra autonoma irregolarità. La carenza non può essere sanata in corso di giudizio mediante il deposito tardivo degli ulteriori modelli, né convalidata retroattivamente dalla parificazione amministrativa, perché solo dal deposito di un conto pienamente idoneo decorrono i termini dell’art. 150 c.g.c. Il giudizio di conto non ammette supplenze mediante verifiche interne all’amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un agente contabile, consegnatario di beni mobili di una struttura del Ministero della Difesa, per il periodo 01/01/2022 – 22/05/2022. Il conto, iscritto al n. 85014, è stato depositato il 22/11/2023.
Il Magistrato istruttore, con relazione n. 489/2024, rilevava che il conto era stato compilato sul solo modello 16/M — riepilogo valutativo delle variazioni di carico — senza il modello 24 previsto dal d.P.R. n. 194/1996 e senza i dati richiesti dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Mancava inoltre la relazione ex art. 139 c.g.c., con conseguente impossibilità di approvare le risultanze e discaricare l’agente. L’amministrazione, costituitasi, depositava in corso di causa ulteriori modelli (CM/4, CM/5A, CM/5D, CM/6B, CM/6A), sostenendo la regolarità della procedura seguita, mentre l’agente contabile chiedeva l’estinzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del giudizio di conto, qualificato dalla Corte costituzionale n. 59/2024 come procedura giudiziale necessaria, volta a verificare la capacità dell’agente di rendere conto della gestione del denaro pubblico. L’ineludibilità della giurisdizione contabile, fondata sull’art. 103, comma 2, Cost., impedisce che alla verifica del conto suppliscano controlli interni all’amministrazione, per loro natura potenziali.
Nel merito, il consegnatario assume per legge un obbligo di custodia che implica la resa del conto giudiziale e la dimostrazione del debito iniziale, del materiale ricevuto, di quello distribuito e delle rimanenze finali. Tali risultanze non emergono dal modello 16/M, che è solo uno dei prospetti componenti il conto. Le Istruzioni tecnico-applicative approvate con decreto ministeriale del 20 dicembre 2006 confermano che il conto giudiziale è costituito dall’insieme dei modelli ivi elencati, tra cui i modelli CM/4, CM/5A, CM/5D, CM/6B e CM/6A, che l’amministrazione avrebbe dovuto depositare.
La Corte supera l’argomento difensivo secondo cui il modello 24 non sarebbe automaticamente estensibile all’amministrazione militare: la mancata adozione di un modello specifico non incide sulla validità del conto, ma il conto deve comunque esibire nella sostanza tutti i dati richiesti dalla normativa primaria. A ciò si aggiunge la mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., che avrebbe dovuto attestare la regolarità formale e sostanziale del conto e le ragioni del deposito tardivo.
Il Collegio esclude infine che il conto possa essere convalidato retroattivamente mediante i modelli depositati in pendenza del giudizio. Solo dal deposito di un conto pienamente idoneo decorrono i termini dell’art. 150 c.g.c. per l’eventuale nuova istruttoria. Il conto n. 85014 è pertanto irricevibile, con esonero del Collegio dal provvedere sulle spese e senza che la circostanza possa essere addebitata all’agente contabile.
Nota della Redazione
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