Contributi agricoli indebiti e decadenza di diritto per misura di prevenzione (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 93 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il percettore di contributi pubblici a valere sui fondi europei e nazionali che sia stato destinatario di una misura di prevenzione definitiva versa in una situazione di preclusione ab origine all’accesso alle erogazioni, ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, con conseguente decadenza di diritto dai benefici e obbligo di restituzione. La percezione di somme in carenza dei presupposti soggettivi integra una spesa sine titulo e uno sviamento funzionale delle risorse dal programma pubblico, con lesione dell’interesse dei soggetti legittimati e fondamento della giurisdizione contabile. L’omessa comunicazione della misura già intervenuta, in presenza dell’autocertificazione sottoscritta dal richiedente in ordine alla conoscenza della normativa di settore, integra occultamento doloso e induce in errore l’ente erogatore. Il danno erariale è pari all’importo delle erogazioni indebitamente percepite, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Il Fatto

La Procura Regionale della Corte dei Conti per la Sardegna ha convenuto in giudizio il titolare di una ditta individuale esercente allevamento di ovini e caprini, chiedendo la condanna al pagamento in favore di A.G.E.A. della somma di euro 267.799,71 e di ARGEA della somma di euro 5.814,00, per complessivi euro 273.613,71, oltre rivalutazione, interessi e spese.

La contestazione muove da una notizia di danno trasmessa dalla Guardia di Finanza. Dagli accertamenti è emerso che il convenuto era destinatario di una misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, divenuta definitiva nel 1997, e che, successivamente, aveva ottenuto l’accreditamento di contributi a valere sui fondi FEAGA e FEASR per le campagne dal 2010 al 2020. Il convenuto non si è costituito.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Collegio dà atto della ritualità e tempestività della notificazione dell’atto di citazione e del decreto di fissazione d’udienza, nonché della contumacia del convenuto, escludendo la necessità di rinnovazione ai sensi dell’art. 93, comma 1, c.g.c., norma dettata per l’ipotesi di nullità della notificazione non ricorrente nella specie.

Nel merito, la Corte ricostruisce il rapporto tra ente erogatore e beneficiario in termini di collegamento funzionale, scomponibile in due moduli procedimentali: quello relativo alla verifica dei requisiti soggettivi di accesso alle risorse e quello concernente l’impiego delle somme per il programma pubblico. La contestazione si colloca nel primo modulo, là dove le regole sui requisiti vengono violate mediante dichiarazioni non veritiere.

Richiamata la giurisprudenza contabile secondo cui la carenza originaria dei presupposti soggettivi configura uno sviamento funzionale delle pubbliche contribuzioni, il Collegio applica l’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, che vieta alle persone destinatarie di misure di prevenzione definitive di ottenere contributi e finanziamenti per attività imprenditoriali e ne prevede la decadenza di diritto. Poiché le condizioni soggettive non erano soddisfatte fin dal 2010, le erogazioni non erano dovute e la loro percezione costituisce spesa dannosa.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ravvisa il dolo: il convenuto, destinatario della misura, era consapevole degli effetti preclusivi, tanto più che la modulistica sottoscritta conteneva l’autocertificazione della conoscenza della normativa sull’ammissibilità degli aiuti. Il silenzio serbato sulla misura integra occultamento doloso e ha indotto in errore le amministrazioni erogatrici.

Il danno è liquidato nell’importo complessivo di euro 273.613,71, pari agli aiuti illecitamente percepiti, con condanna al pagamento in favore delle amministrazioni danneggiate, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi legali, e con condanna alle spese processuali in favore dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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