Parere conforme su partecipazione camerale a consorzio in house (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 58 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, ha per oggetto la conformità dell’atto deliberativo di acquisto di partecipazioni societarie ai canoni di sostenibilità finanziaria, convenienza economica e compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso non si estende al merito amministrativo, ma verifica la ragionevolezza dei mezzi impiegati rispetto agli obiettivi e richiede una motivazione analitica proporzionata alla complessità dell’operazione. La sostenibilità finanziaria si scompone in una dimensione oggettiva, riferita all’equilibrio economico della società in chiave prospettica, e in una soggettiva, riguardante gli effetti sul bilancio dell’ente. Il controllo va esercitato nel rispetto del contraddittorio, mediante interlocuzione e integrazione documentale con l’amministrazione entro il termine di sessanta giorni.
Il Fatto
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione della Giunta camerale con cui ha deliberato di partecipare all’aumento del capitale sociale di DINTEC – Consorzio per l’Innovazione Tecnologica S.c.r.l., società consortile in house del Sistema camerale, per un importo di 1.500,00 euro. L’operazione segue l’aumento di capitale deliberato dall’assemblea dei soci per 20.000,00 euro, finalizzato ad ampliare la compagine societaria.
L’ente ha precisato di non aver dato alcuna esecutorietà al provvedimento prima del pronunciamento della Corte. Poiché la documentazione iniziale non esplicitava compiutamente i profili di sostenibilità e convenienza, la Sezione ha attivato un dialogo istruttorio, sfociato in una delibera integrativa della Giunta camerale e nella produzione del piano triennale della società.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione afferma la propria competenza territoriale. Le Camere di commercio, quali enti pubblici dotati di autonomia funzionale, rientrano nella nozione di “altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione” richiamata dall’art. 5, comma 4, del TUSP. Esse sono pertanto legittimate a richiedere il parere alla Sezione regionale, non ricorrendo i connotati di specificità — partenariato esteso, esecuzione di iniziative PNRR, soci insistenti su più regioni — che radicherebbero la competenza delle Sezioni riunite.
Nel merito, la Corte ricostruisce la funzione di controllo secondo gli indirizzi della deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022. Il sindacato contabile, pur pieno e non meramente estrinseco, non invade il merito amministrativo: esso accerta la coerenza, la ragionevolezza e la compatibilità delle scelte, in particolare sotto il duplice profilo della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica.
La sostenibilità oggettiva attiene alla capacità della società di garantire autonomamente l’equilibrio economico-finanziario in un adeguato arco temporale, anche in chiave prospettica, per evitare il ricorso a sostegni finanziari vietati dall’art. 14 del TUSP. La sostenibilità soggettiva riguarda la copertura delle spese e gli oneri indiretti derivanti dall’assunzione della qualifica di socio.
Quanto alla convenienza, l’ente deve dar conto della funzionalità della soluzione rispetto ai propri obiettivi e del corretto impiego delle risorse, mediante il confronto con soluzioni alternative, come la gestione diretta o l’esternalizzazione. Nella specie la CCIAA ha dimostrato l’assenza di professionalità interne adeguate e ha prodotto un’analisi comparata dei costi con parametri di gara, evidenziando la congruità economica della scelta in house.
La Sezione verifica infine il rispetto dei vincoli tipologici e finalistici degli artt. 4, 7 e 8 del TUSP: la società è organismo di diritto pubblico, senza scopo di lucro, operante nei campi dell’innovazione e della transizione digitale ed energetica, in coerenza con le finalità istituzionali dell’ente. La competenza della Giunta camerale all’adozione dell’atto è confermata dallo Statuto. La complessiva disamina non evidenzia elementi pregiudizievoli, pur restando fermo l’invito a un attento monitoraggio affinché l’operazione mantenga nel tempo i presupposti finalistici e la sostenibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.