Inammissibile il quesito sulla debenza delle quote associative alla Comunità montana soppressa (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 7 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge 5 giugno 2003, n. 131, non si estende a una consulenza di portata generale, ma è limitata alla materia della contabilità pubblica. Il quesito che solleciti indicazioni operative per la soluzione di una concreta e specifica questione gestionale, rimessa all’esclusiva competenza dell’Ente, difetta dei requisiti di generalità e astrattezza ed è pertanto oggettivamente inammissibile. La richiesta di parere non può interferire con le funzioni di controllo o giurisdizionali della stessa Corte o di altre Magistrature, né tradursi in un vaglio preventivo di legittimità e di merito su provvedimenti riferiti a una fattispecie determinata.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. L’Ente aveva ricevuto, anche per il 2023, la richiesta di pagamento della c.d. quota associativa da parte di una Comunità montana soppressa, in fase di liquidazione. Il quesito riguardava la persistenza dell’obbligo del Comune, già membro dell’ente, di corrispondere tali quote, considerata una fase di liquidazione ormai patologica, di durata indeterminata e indeterminabile.
La Sezione ha esaminato la richiesta sotto il profilo dell’ammissibilità soggettiva e oggettiva, giungendo alla dichiarazione di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Sotto il profilo soggettivo, la Corte richiama il carattere tassativo dell’elencazione degli enti legittimati a formulare richieste di parere, individuati in Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane. La richiesta proveniente da un Comune è ammissibile quando sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell’Ente locale ex articolo 50 T.U.E.L., e in mancanza del Consiglio delle autonomie locali.
Quanto all’ammissibilità oggettiva, la Corte ricorda che l’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 conferisce alle Sezioni regionali non una funzione di consulenza di portata generale, ma limitata alla materia di contabilità pubblica. Richiama le pronunce di orientamento generale delle Sezioni Riunite e della Sezione delle Autonomie. In particolare, la deliberazione Sezioni Riunite n. 54 del 2010 ha precisato che la nozione di contabilità pubblica non ricomprende la totalità dell’azione amministrativa con riflessi finanziari, ma il sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.
La Corte richiama inoltre la deliberazione Sezione delle Autonomie n. 3 del 2014, che ha individuato tra i criteri di ammissibilità l’eventuale riflesso finanziario dell’atto sul bilancio dell’ente e l’attinenza del quesito a una competenza tipica della Corte in sede di controllo. La funzione consultiva deve trattare oggetti di carattere contabile, generale e astratto, non fatti gestionali specifici, e non può riguardare provvedimenti già adottati.
Nel merito, la Corte ricorda propri precedenti secondo cui l’obbligo di contribuzione cessa solo con la chiusura del procedimento di estinzione e il trasferimento delle funzioni, e che la norma regionale, da ultimo modificata, è tuttora in vigore. Tuttavia, la Sezione ritiene assorbente una diversa considerazione: la richiesta è espressa in termini particolari, poiché l’Ente intende ottenere precise indicazioni di natura operativo-gestionale per risolvere una questione concreta, rimessa alla sua esclusiva competenza. Ciò priva il quesito dei crismi di generalità e astrattezza, sollecitando la funzione consultiva nel mezzo del cammin decisionale dell’Ente. La pronuncia richiesta, da un lato, non potrebbe che conseguire a un vaglio preventivo di legittimità e di merito; dall’altro, potrebbe interferire con l’eventuale sindacato di altri Organi della Corte o con futuri contenziosi di altre giurisdizioni.
La Sezione dichiara pertanto il quesito oggettivamente inammissibile e dispone la trasmissione della deliberazione all’Amministrazione interessata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.