Pensione privilegiata: ammissibile l’accertamento della causa di servizio senza domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 123 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito, e non abbia tuttavia presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. Sussiste la giurisdizione del giudice contabile tutte le volte in cui l’accertamento della dipendenza causale sia finalizzato al conseguimento della pensione di privilegio, dovendosi avere riguardo al petitum sostanziale della domanda e non alla sola richiesta di annullamento degli atti amministrativi. Il giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti non ha struttura impugnatoria: esso si sostanzia in una cognizione piena sul rapporto, nella quale non rilevano di per sé i vizi dell’atto o del procedimento, ma la effettiva titolarità del diritto vantato. Ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata del militare, ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, occorre la dipendenza dal servizio delle infermità, la loro ascrivibilità alla tabella A e la non suscettibilità di miglioramento, non essendo richiesta l’inidoneità al servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero della Difesa appartenente ai ruoli della Marina Militare, ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità di broncopatia cronica e pansinusite, previa disapplicazione del parere del Comitato di verifica delle cause di servizio e del decreto ministeriale di diniego. L’accertamento è richiesto ai fini e in previsione del collocamento in quiescenza, per i benefici di natura esclusivamente pensionistica. A sostegno della pretesa il ricorrente ha dedotto l’esposizione a fattori di rischio in servizio: imbarco su unità navali, turni di guardia e missione a Kabul.

Si sono costituiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Difesa, eccependo il difetto di giurisdizione, la carenza di legittimazione passiva del MEF e l’inammissibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa di pensione privilegiata. Nel merito hanno sostenuto la correttezza del parere del Comitato. La causa è stata rinviata in attesa della decisione delle Sezioni riunite sulla questione di massima, poi definita con la sentenza n. 12/2023/QM/PRES, ed è stata quindi disposta CTU medico-legale.

La Motivazione della Corte

Il giudice affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il discrimine tra giurisdizione amministrativa e contabile va individuato nel petitum sostanziale: appartiene al giudice contabile la domanda volta al pagamento della pensione di privilegio o anche al solo accertamento della dipendenza causale, quando però proposta al fine di ottenere la liquidazione di quella prestazione. Appartiene invece al giudice del rapporto di impiego la domanda tesa all’equo indennizzo. Poiché nel ricorso la contestazione è finalizzata al conseguimento della pensione privilegiata, la giurisdizione spetta alla Corte dei conti.

Quanto alla dedotta inammissibilità ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il giudice richiama l’orientamento delle Sezioni di appello secondo cui è ammissibile l’azione di mero accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni, anche indipendentemente dall’impugnazione di un provvedimento. L’accertamento della dipendenza da causa di servizio costituisce il presupposto logico prima ancora che tecnico-giuridico per l’ottenimento della pensione privilegiata, e l’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001 ne statuisce l’unicità. Il principio è stato ribadito in via nomofilattica dalle Sezioni riunite n. 12/2023/QM/PRES, il cui enunciato è integralmente riportato.

Nel merito, il giudice ricorda che l’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 subordina il trattamento privilegiato del militare alla dipendenza dal servizio delle infermità, alla loro ascrivibilità alla tabella A e alla non suscettibilità di miglioramento. I fatti di servizio devono assumere effettivo rilievo causale o concausale, non operando alcuna presunzione di dipendenza fondata sulla mera coincidenza temporale. È ammessa anche l’infermità di natura endogena, purché il ricorrente indichi e documenti episodi o condizioni che, per il loro carattere eccezionale, possano assurgere al ruolo di concause.

La CTU ha dato risposta negativa al quesito. L’organo peritale ha rilevato che le infermità hanno come elemento comune una forte condizione genetico-costituzionale di allergia e atopia, e che l’incarico di radiotelegrafista si svolgeva prevalentemente in ambienti chiusi e climatizzati, il che rende implausibile l’esposta esposizione agli inquinanti di Kabul. Il documento sull’esposizione ambientale del quartier generale si riferisce peraltro a un periodo diverso da quello della missione. Il parere è apparso congruamente motivato e conforme a quello del Comitato, senza contestazioni tecniche di parte.

Il ricorso è pertanto rigettato nel merito, con compensazione delle spese per la necessità della consulenza, e senza luogo a provvedere sulle spese di giudizio per il principio di gratuità. Il giudice ha disposto l’oscuramento dei dati relativi allo stato di salute ai sensi dell’art. 22, comma 11, D.Lgs. n. 101/2018.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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