Rinuncia agli atti nel processo pensionistico ed estinzione senza pronuncia sulle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 129 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del processo, disciplinata dall’art. 110 c.g.c., può essere proposta dalla parte in qualunque stato e grado della causa e produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme. Il giudice, accertata la regolarità della rinuncia e dell’accettazione e l’assenza di riserve o condizioni, dichiara l’estinzione del processo. La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese, con la conseguenza che nulla deve statuirsi sul punto e la causa va cancellata dal ruolo.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza in congedo per raggiunti limiti di età, ha convenuto in giudizio l’INPS chiedendo di accertare il proprio diritto al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su pensione militare ordinaria e su pensione privilegiata, in relazione ai pagamenti effettuati nei mesi di marzo e aprile 2019, che a suo avviso non avrebbero incluso tali accessori.

L’Ente previdenziale ha resistito sostenendo di avere già applicato i decreti di pensione con i relativi arretrati comprensivi di interessi. Nel corso della trattazione il giudice ha invitato il ricorrente a specificare le voci ritenute errate e gli importi corretti. Prima della definizione, il ricorrente ha depositato atto di rinunzia agli atti ex art. 110 c.g.c., dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione e chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in composizione monocratica, esamina anzitutto la disciplina applicabile. L’art. 110 c.g.c. consente la rinuncia agli atti in ogni stato e grado del giudizio e ne subordina l’efficacia all’accettazione della controparte, resa verbalmente in udienza o con atto sottoscritto e notificato. Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo.

Il ricorrente ha conferito ai difensori procura speciale idonea anche a rinunciare agli atti. All’udienza del 21 marzo 2024 il difensore ha confermato la rinuncia e l’INPS l’ha accettata. Su queste premesse il giudice ha rilevato la regolarità della rinuncia e dell’accettazione, nonché l’assenza di riserve o condizioni.

Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del processo, con ordine di cancellazione della causa dal ruolo. Il settimo comma dell’art. 110 c.g.c. esclude espressamente che la declaratoria dia luogo a pronuncia sulle spese: il dispositivo contiene quindi il nulla per le spese, senza alcuna statuizione di condanna o compensazione.

Il principio applicato è di ordine essenzialmente processuale. La rinuncia agli atti, una volta accettata, chiude il giudizio senza esame del merito, e la regola speciale dell’art. 110 c.g.c. prevale sul regime ordinario delle spese, escludendo ogni loro liquidazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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