Gli eredi non possono rivendicare benefici pensionistici mai pretesi dal dante causa (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 132 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’erede del titolare di pensione diretta non è legittimato a domandare la riliquidazione del trattamento pensionistico del dante causa mediante l’attribuzione di benefici economici che questi, in vita, non aveva rivendicato né in sede amministrativa né in sede giudiziaria. La domanda eccede l’asse ereditario, nel quale non entrano le azioni che il defunto avrebbe potuto esercitare e non ha esercitato. La coincidenza tra chi agisce e chi è affermato titolare del diritto è imposta dall’art. 24, primo comma, Cost. Il difetto di legittimazione ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, con assorbimento delle ulteriori questioni, compresa la prescrizione.

Il Fatto

I ricorrenti, figli ed eredi di un dipendente regionale collocato in quiescenza e deceduto nel 2008, chiedono che sul trattamento pensionistico del dante causa sia riconosciuto l’aumento previsto dall’art. 5, terzo comma, legge regionale n. 11/1988, già attribuito al personale in servizio dal 1° luglio 1990 ed esteso al personale in quiescenza dall’art. 13 della stessa legge regionale. Invocano anche gli incrementi dell’art. 5, comma 1, legge regionale n. 19/1991 e dell’art. 8 del D.P.R.S. n. 30/1993.

Con PEC del 4 giugno 2023 gli eredi hanno chiesto al Fondo Pensioni Sicilia la corresponsione degli arretrati, degli interessi e della rivalutazione. Non avendo ottenuto riscontro, hanno proposto ricorso chiedendo la riliquidazione con decorrenza dalla data di maturazione del diritto. Il Fondo si è costituito eccependo il difetto di legittimazione, la natura contrattuale dei benefici e, in subordine, la prescrizione e la decorrenza dall’1 luglio 1990.

La Motivazione della Corte

Il giudice affronta in via pregiudiziale l’eccezione del Fondo e la ritiene fondata. I ricorrenti non sono titolari di pensione di reversibilità e agiscono come eredi: chiedono la riliquidazione del trattamento del dante causa e il pagamento dei ratei arretrati, ma il diritto azionato non è mai entrato nella loro sfera giuridica.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 24, primo comma, Cost., che impone la coincidenza tra chi propone la domanda e chi nella domanda è affermato titolare del diritto. La Corte richiama e fa proprie le motivazioni delle decisioni della Sezione d’appello per la Regione Siciliana n. 26 e 27/A/2020, che a loro volta richiamano l’orientamento delle decisioni n. 22/A/2017, 87/A/2017, 83/A/2017, 197/A/2017 e n. 192/A/2018.

Da tali pronunce si ricava che l’erede del titolare di pensione diretta non può formulare ex post domanda di applicazione di benefici economici pretermessi, non rivendicati dal dante causa in vita. Il soggetto divenuto titolare di pensione di reversibilità, per diritto proprio e non jure successionis, non può chiedere la rideterminazione della pensione diretta del congiunto defunto. Restano fuori dall’asse ereditario le ipotetiche azioni che il defunto avrebbe potuto esercitare.

La Corte segnala che la decisione n. 27/A/2020 ha riformato la pronuncia n. 610/2019, più volte richiamata da parte ricorrente. Aggiunge che la carenza di legittimazione ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, come affermato da Cass. Sez. III n. 4898 del 14.3.2016, Cass. Sez. III n. 10717 del 16.5.2011 e Corte dei conti, Sez. III d’Appello, n. 342 del 10.6.2014.

Applicando tali principi, il giudice rileva che il dante causa, pur in quiescenza, non ha mai preteso i benefici in questione. La domanda è quindi inammissibile, perché proposta da soggetto diverso dal titolare del diritto. Restano assorbite le ulteriori questioni, compresa la prescrizione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Fondo nella misura di € 250,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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