Pensione di reversibilità all’orfano inabile: invalido civile al 100% non basta (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 133 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del diritto alla pensione di reversibilità dell’orfano maggiorenne del pensionato, il requisito dell’inabilità a proficuo lavoro ex art. 82 d.P.R. n. 1092/1973, integrato dall’art. 8 legge n. 222/1984 e dall’art. 22 legge n. 903/1965, non coincide, né in astratto né in concreto, con il riconoscimento dell’invalidità civile al 100% o con l’indennità di accompagnamento: le due nozioni rispondono a finalità diverse, assistenziale l’una e previdenziale l’altra. L’allegazione del solo stato di invalido civile non vale a inficiare il giudizio tecnico reso in sede amministrativa dal competente organo sanitario, ove il ricorrente non ne esponga i contenuti né ne censuri i profili di errore o incoerenza. La c.t.u. richiesta a fronte di una prospettazione generica è esplorativa e inammissibile, non potendo supplire all’onere probatorio di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.. Anche la vivenza a carico va provata con elementi fattuali, non essendo sufficiente la sola convivenza.

Il Fatto

Il ricorrente, figlio di un pensionato deceduto, ha chiesto alla Corte dei conti il riconoscimento della quota di pensione di reversibilità spettante all’orfano maggiorenne inabile. Ha dedotto di essere invalido civile al 100% con diritto all’indennità di accompagnamento, di essere sempre stato convivente e a carico del padre. L’INPS aveva rigettato la domanda, rilevando che l’inabilità non era stata riconosciuta alla data di morte del familiare.

Costituitosi in giudizio, l’Istituto ha sostenuto la mancanza del requisito sanitario, che deve sussistere al momento del decesso del dante causa. Il ricorrente ha insistito per l’accoglimento e per la richiesta di c.t.u.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce il quadro normativo richiamando gli artt. 82, 85 e 86 d.P.R. n. 1092/1973, l’art. 22 legge n. 903/1965, l’art. 8 legge n. 222/1984 e il rinvio operato dall’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995. Ne ricava che la locuzione “inabilità a proficuo lavoro” esige l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività redditizia senza usura ultra vires, secondo un criterio concreto che valorizza le energie residue in relazione al tipo di infermità e alle attitudini del soggetto.

Su questo punto il Collegio rileva che il ricorrente non muove alcuna censura al giudizio medico-legale reso in sede amministrativa, non lo cita e non lo allega, limitandosi a invocare l’invalidità civile al 100%. Tale prospettazione è inidonea: i parametri della legge n. 118/1971 attengono alla materia assistenziale e non coincidono con il requisito previdenziale. La Corte richiama Cass. civ. Sez. VI n. 6065/2018 e Cass. civ. Sez. Lav. n. 28614/2020, oltre a propri precedenti, per affermare che non tutti gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento sono anche inabili.

Il ricorrente avrebbe dovuto indicare i profili di perplessità o irragionevolezza del parere sanitario. Non può supplire a questa carenza l’esercizio del potere officioso ex art. 421 c.p.c.: ammettere mezzi istruttori finirebbe per contrastare con il principio dispositivo e con la posizione di terzietà del giudice. Quanto alla c.t.u., il Collegio la qualifica come esplorativa e quindi inammissibile, perché non può esonerare la parte dal provare i fatti costitutivi.

Analoga carenza riguarda il requisito della vivenza a carico. La Corte richiama Cass. n. 15440/2004 e Cass. n. 14346/2016: la convivenza non è sufficiente, occorrendo la prova che il genitore provvedeva in via continuativa e prevalente al mantenimento del figlio inabile, unitamente alla non autosufficienza economica dell’orfano. L’onere incombe sul ricorrente ex art. 2697 c.c. e la generica enunciazione contenuta nel ricorso non lo assolve. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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