Esenzione IRPEF vittime del dovere solo per le pensioni solidaristiche (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 387 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’IRPEF prevista dall’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 in favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti non ha portata soggettiva illimitata. Il rinvio recettizio ai benefici fiscali di cui all’art. 2, commi 5 e 6, legge n. 407/1998 e all’art. 3, comma 2, legge n. 206/2004 delimita l’agevolazione ai soli trattamenti pensionistici con motivazione solidaristica, restando esclusi i trattamenti di quiescenza non correlati allo status di vittima del dovere. La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, ex artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934, si estende alle controversie sul corretto esercizio della rivalsa fiscale operata dall’ente previdenziale, trattandosi di rapporto pensionistico e non di rapporto tributario.
Il Fatto
La ricorrente, familiare superstite di un Generale di Brigata del disciolto Corpo degli agenti di custodia, deceduto nel 2001 e riconosciuto vittima del dovere con decreto ministeriale del 2011, è titolare di pensione ordinaria di vecchiaia e di pensione di reversibilità. Sul solo trattamento di reversibilità l’INPS applica l’esenzione dall’IRPEF; sull’altro trattamento, invece, continua a operare la ritenuta fiscale.
La ricorrente ha chiesto all’INPS l’estensione dell’esenzione anche alla pensione diretta, invocando l’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 quale norma attributiva di un beneficio di natura soggettiva. L’Istituto ha rigettato l’istanza, rilevando che il trattamento di quiescenza per cui si invoca il beneficio non è ricollegabile allo status di vittima del dovere. Da qui il ricorso davanti alla Corte dei conti, con domanda di condanna dell’INPS a porre in pagamento l’importo al lordo dell’IRPEF e delle addizionali.
La Motivazione della Corte
Il Giudice riconosce anzitutto la propria giurisdizione. Richiamando l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite, la Corte afferma che spettano in via esclusiva alla Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che le liti tra sostituto e sostituito relative alla rivalsa delle ritenute alla fonte non sono attratte alla giurisdizione tributaria, perché il diritto di rivalsa si esercita in un rapporto di tipo privatistico, estraneo allo schema potestà-soggezione proprio del rapporto tributario.
Nel merito il ricorso è infondato. La norma invocata estende alle vittime del dovere e ai familiari superstiti i benefici fiscali previsti dalle disposizioni richiamate, con decorrenza dall’1.1.2017. Secondo un primo orientamento il beneficio avrebbe natura esclusivamente soggettiva, seguendo la persona del titolare a prescindere dalla correlazione con l’evento che ha dato luogo al riconoscimento.
Il Giudice non condivide questa lettura e aderisce a quella opposta. Il rinvio recettizio a specifiche disposizioni non amplia il novero delle pensioni esenti, ma estende soltanto l’ambito soggettivo dei titolari: le vittime del dovere possono godere dell’esenzione alle medesime condizioni e in presenza dei medesimi presupposti previsti per i soggetti già ammessi al beneficio. L’interpretazione è corroborata dall’art. 14 delle Disposizioni preliminari al Codice civile, che impone una lettura stretta delle norme di eccezione.
Nella specie non è in contestazione la qualità di vittima del dovere, ma il trattamento per cui si chiede l’esenzione non rientra tra quelli con motivazione solidaristica contemplati dalle norme richiamate. Il ricorso è dunque rigettato. Le spese sono compensate in ragione dei differenti orientamenti giurisprudenziali in materia.
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Nota della Redazione
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