Ottemperanza e spese: soccombenza virtuale per il ritardo dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 137 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, con conseguente venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire. La situazione sopravvenuta deve soddisfare in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. La declaratoria di cessazione non preclude la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale: l’ente che abbia dato esecuzione alla sentenza soltanto con significativo ritardo e dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza va considerato virtualmente soccombente.

Il Fatto

Il ricorrente, in qualità di unico erede, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 876/2021 della Sezione giurisdizionale siciliana della Corte dei conti. Ha rappresentato di aver notificato il titolo all’INPS e che l’Istituto non aveva provveduto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, con le successive perequazioni, né alla corresponsione degli arretrati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

L’INPS ha chiesto la cessazione della materia del contendere, assumendo di aver eseguito la sentenza con la rata di pensione del febbraio 2023. Dopo lo scambio di documentazione, all’udienza del 28 marzo 2024 entrambe le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione; il ricorrente ha altresì domandato la condanna dell’Istituto alle spese di lite, mentre l’INPS ha insistito per la compensazione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ha verificato la sussistenza dei presupposti della cessazione della materia del contendere, richiamando il principio espresso dalla Cass. civ. n. 6909 del 2009. Secondo tale orientamento, la pronuncia postula fatti sopravvenuti che eliminino integralmente il contrasto tra le parti e facciano venir meno l’interesse ad agire e a contraddire.

Con riguardo alla posizione di chi ha agito, la situazione sopravvenuta deve soddisfare in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non lasciare residuare alcuna utilità alla decisione di merito. La Corte ha accertato che l’avvenuta ottemperanza alla sentenza è stata dimostrata in causa.

La domanda è stata avanzata concordemente da entrambe le parti e il presupposto esecutivo è stato documentato. Su queste basi il Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese, il Giudice ha applicato il principio della soccombenza virtuale. Ha rilevato che l’INPS ha proceduto all’ottemperanza soltanto con significativo ritardo e dopo l’instaurazione del giudizio. Il ritardo ha quindi reso necessario il ricorso giurisdizionale e giustifica la condanna dell’Istituto, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.

Le spese di lite sono state quantificate complessivamente in euro 1.300, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali. Il dispositivo dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l’INPS secondo le statuizioni sopra indicate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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