Rinuncia agli atti senza accettazione se la controparte non è costituita (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 161 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile la rinunzia agli atti del giudizio, disciplinata dal rinvio dell’art. 7, comma 1, c.g.c. all’art. 110 c.g.c., è manifestazione di volontà della parte sostanziale che il difensore può rendere in forza della procura. L’accettazione della controparte è condizione di efficacia della rinunzia solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita portatrice di un interesse alla prosecuzione. In difetto di costituzione delle amministrazioni resistenti e di prova dell’avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, il rapporto processuale non è instaurato e il giudice è chiamato a un sindacato meramente formale sulla regolarità della rinunzia. Ne consegue la declaratoria di estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 110, comma 7, c.g.c.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente regionale a tempo indeterminato in servizio presso una soprintendenza con la qualifica di istruttore direttivo, aveva chiesto all’amministrazione regionale il collocamento in quiescenza in applicazione dell’art. 1, comma 283, legge n. 197/2022, la c.d. quota 103. L’amministrazione aveva riscontrato l’istanza negando l’accoglimento, sul rilievo che per applicare l’istituto sarebbe stata necessaria un’autorizzazione di spesa del legislatore regionale, senza la quale non sarebbe stato possibile procedere ad alcuna cancellazione dal ruolo.
Il dipendente aveva quindi agito davanti alla Corte dei conti per il riconoscimento del diritto al collocamento in quiescenza e per il risarcimento del danno non patrimoniale da ritardo, quantificato in via equitativa. Con nota dell’11 dicembre 2023 i difensori comunicavano di rinunciare al ricorso per un asserito errore materiale, riservandosi di depositare nuovo ricorso, come poi avvenuto nella stessa data. All’udienza del 23 aprile 2024 la parte confermava la rinunzia.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti per la decisione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, c.g.c. Nel merito ha qualificato la dichiarazione dell’11 dicembre 2023 come rinunzia agli atti del giudizio e non all’azione. L’interpretazione si fonda sulla procura ad litem e sul nuovo ricorso depositato in pari data, elementi che rendono inequivoca la volontà di abbandonare il processo per riproporre la domanda in un diverso giudizio.
Individuata la disciplina applicabile nell’art. 110 c.g.c., la Corte ha richiamato il comma 1, che consente la rinunzia in ogni stato e grado della causa, e il comma 3, che ne subordina l’efficacia all’accettazione della controparte nelle debite forme. Ha poi richiamato la giurisprudenza contabile costante — Sez. II Centr. App. n. 501/2017, Sez. giur. Reg. Siciliana n. 101/2021 e n. 61/2017, Sez. giur. Puglia n. 10/2017, Sez. giur. App. Reg. Siciliana n. 100/2016 — alla quale ha dichiarato di voler dare continuità: l’accettazione è necessaria solo se nel rapporto processuale instaurato vi sia una parte costituita con interesse alla prosecuzione.
Nel caso concreto il rapporto processuale non risultava instaurato. Il ricorrente non aveva depositato le prove dell’avvenuta notificazione alle controparti del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, nel termine previsto dall’art. 155, comma 5-bis, c.g.c., e le amministrazioni resistenti non si erano costituite ritualmente. Mancando una parte costituita, non era configurabile alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Il giudice ha quindi escluso la necessità dell’accettazione e ha ricondotto il proprio vaglio a un sindacato meramente formale, volto ad accertare la regolarità della rinunzia ai sensi dell’art. 110, comma 6, c.g.c. Ha così dichiarato l’estinzione del processo, con cancellazione della causa dal ruolo, e ha escluso la pronuncia sulle spese in applicazione dell’art. 110, comma 7, c.g.c.
Nota della Redazione
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