Indebito pensionistico: recupero tardivo e irripetibilità delle somme (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 157 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, letto anche alla luce dell’art. 35 d.l. n. 207/2008, impone all’INPS di verificare annualmente le situazioni reddituali dei pensionati e di recuperare, entro l’anno successivo, quanto pagato in eccedenza. Il termine annuale decorre dal momento in cui l’Istituto ha effettiva disponibilità dei dati reddituali detenuti dall’Agenzia delle Entrate. Ove il pensionato abbia regolarmente presentato le dichiarazioni, la richiesta di restituzione dell’indebito formulata oltre il termine è tardiva e le somme richieste sono irripetibili. Resta ferma la legittimità della rideterminazione del trattamento pensionistico, in applicazione dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995.
Il Fatto
Il titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilità a carico dell’INPS impugnava le comunicazioni con cui l’Istituto aveva ricalcolato il trattamento di reversibilità a partire dal 1° dicembre 2012 e dal 1° gennaio 2015, contestando il preteso debito di oltre ventimila euro per differenze a debito e conguaglio fiscale. Il ricorrente deduceva l’illegittimità del ricalcolo e, in via subordinata, l’irripetibilità delle somme percepite in buona fede, avendo sempre presentato le dichiarazioni dei redditi.
Il Tribunale, adito in precedenza, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti. Nel corso del giudizio il ricorrente decedeva e gli eredi proseguivano la causa, instaurando un ulteriore giudizio avverso gli avvisi di accertamento emessi dall’INPS nel febbraio 2023. Disposta consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione, i giudizi venivano riuniti.
La Motivazione della Corte
Il nodo della controversia è il presupposto su cui l’INPS aveva fondato la pretesa restituzione: la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2012 al 2017. L’istruttoria, sulla base delle informazioni dell’Agenzia delle Entrate, ha smentito tale assunto: il pensionato aveva regolarmente depositato i modelli 730 tramite CAF per ciascuna annualità considerata.
La Corte richiama l’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991 e osserva che il termine annuale ivi previsto per il recupero dell’eccedenza può decorrere solo da quando l’ente previdenziale ha la possibilità di accedere alle dichiarazioni e agli elementi informativi detenuti dall’Agenzia delle Entrate. Il principio è confortato dal richiamo a Cassazione civile sez. lav. n. 13918 del 2021, secondo cui entro il termine annuale l’Istituto deve quantomeno formalizzare la richiesta di restituzione e avviare il procedimento di recupero, portandolo a conoscenza del pensionato.
Ne deriva la tardività delle richieste di recupero, sia quelle rivolte all’originario pensionato sia quelle indirizzate agli eredi: le note di ripetizione di indebito vanno annullate e le somme dichiarate non ripetibili per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 novembre 2017.
Distinta è la questione della legittimità del ricalcolo. La Corte condivide integralmente le valutazioni del consulente tecnico, che ha accertato eccedenze per l’intero periodo pari a complessivamente 20.947,61 euro in applicazione dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995. Poiché le parti non hanno mosso censure ai conteggi e il difensore dei ricorrenti si è rimesso agli stessi, la rideterminazione del trattamento va dichiarata legittima per il periodo successivo al 1° dicembre 2017, ferma restando l’irripetibilità dell’indebito.
Sulla soccombenza relativa alla domanda principale, l’INPS è condannato alle spese di lite, liquidate in 2.500 euro oltre accessori, e le spese della consulenza tecnica, pari a 580 euro oltre IVA e CP, sono poste definitivamente a suo carico.
Nota della Redazione
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