Pensionabilità dell’indennità di imbarco della Guardia di finanza dal 1° gennaio 2002 (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 3 del 03.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità prevista dall’art. 66, comma 2, d.P.R. n. 254/1999, coincidente con quella di cui all’art. 3, comma 18-bis, d.l. n. 387/1987, è pensionabile soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2002, in forza della previsione espressa dell’art. 52, comma 5, d.P.R. n. 164/2002. Il riconoscimento del diritto all’indennità, ormai coperto da giudicato amministrativo, preclude al giudice contabile ogni ulteriore valutazione sulla spettanza del beneficio e sulla sussistenza dei relativi requisiti. Il giudizio residuo attiene esclusivamente alla pensionabilità e alla conseguente rideterminazione del trattamento. La decorrenza non può essere retrodatata, perché prima del 2002 mancava una norma che qualificasse l’emolumento come utile ai fini pensionistici. Ne deriva la condanna delle amministrazioni competenti alla rideterminazione e dell’ente previdenziale al pagamento degli arretrati, con interessi e rivalutazione.

Il Fatto

Il ricorrente, militare della Guardia di finanza in pensione dal 1° gennaio 2008, aveva chiesto nel 2003 il riconoscimento dell’indennità d’impiego riservata al personale specializzato impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale. L’amministrazione aveva negato il beneficio; il TAR Catania e poi il C.G.A.R.S. avevano invece accertato la spettanza dell’indennità, con pronuncia passata in giudicato.

Ottenuto il riconoscimento, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della pensionabilità dell’emolumento. Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia ha opposto il difetto del requisito oggettivo e la non cumulabilità con l’indennità di supporto logistico; l’INPS ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei anteriori. La causa è giunta alla Corte dei conti per stabilire se l’indennità sia utile ai fini del trattamento pensionistico e da quale data.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha anzitutto rilevato che la spettanza dell’indennità è ormai coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza del C.G.A.R.S. n. 791 del 2020, confermativa della pronuncia del TAR Catania n. 329 del 2019. Ogni ulteriore valutazione sulla fondatezza dell’attribuzione è quindi preclusa. Sulla stessa base la Corte ha escluso ogni decadenza sul piano pensionistico: i termini per la modifica d’ufficio del provvedimento decorrono dal riconoscimento giudiziale del diritto all’indennità.

Il thema decidendum si è così concentrato sulla pensionabilità. La Corte ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 66, comma 2, d.P.R. n. 254/1999 richiama l’indennità di cui all’art. 1, comma 1, d.P.R. 11 ottobre 1988, punto b) della tabella A, e cioè l’indennità di imbarco prevista dall’art. 4, legge n. 78/1983, attribuita al personale specializzato nella misura del 50%.

Il passaggio decisivo è stato individuato nell’art. 52, comma 5, d.P.R. n. 164/2002, che qualifica espressamente l’indennità di imbarco come pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative. A ciò si aggiunge l’art. 1868 d.lgs. n. 66/2010, che dichiara pensionabile l’indennità di impiego operativo di base. Prima di tale intervento normativo mancava, dunque, una previsione idonea a fondare la pensionabilità.

Ne è derivata la declaratoria del diritto del ricorrente alle spettanze pensionistiche dell’indennità, calcolate secondo l’art. 52, comma 5, d.P.R. n. 164/2002, ma limitatamente al periodo successivo al 1° gennaio 2002. La domanda di retrodatazione al 1998 è stata quindi respinta. Le amministrazioni resistenti sono state condannate, per i rispettivi profili, alla rideterminazione del trattamento; l’INPS al pagamento degli arretrati, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun rateo. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie e la complessità della normativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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