Conto giudiziale compilato d’ufficio e discarico dell’agente contabile deceduto (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 79 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale compilato d’ufficio dall’amministrazione, ai sensi dell’art. 614 del r.d. n. 827/1924, è dichiarato regolare con discarico dell’agente contabile e dei suoi eredi quando risulti riconosciuto e sottoscritto dagli aventi causa, chiuda in pareggio e non sia oggetto di rilievi da parte dell’ente locale né del pubblico ministero contabile. L’esigenza di dimostrazione del legittimo impiego e della corretta destinazione dei beni pubblici è soddisfatta dalla regolarità formale e sostanziale del rendiconto, anche in presenza di una pregressa carenza di cassa integralmente reintegrata. Il giudizio di conto si conclude pertanto con l’approvazione del rendiconto e il discarico, restando esclusa ogni statuizione sulle spese in difetto di attività difensiva.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione relativa alla riscossione del canone per occupazione di spazi e aree pubbliche per conto di un Comune, per l’esercizio 2020. L’agente contabile, nominato con deliberazione di Giunta comunale, era deceduto nel corso dell’esercizio; il conto giudiziale è stato perciò compilato d’ufficio dal responsabile del servizio bilancio in luogo del contabile.

La verifica di cassa eseguita dall’organo di revisione aveva accertato una divergenza tra il fondo risultante e quello effettivo, pari a zero. L’ente locale aveva posto il valore perduto a carico dell’agente deceduto, disponendone il reintegro mediante compensazione con gli emolumenti spettanti agli eredi a titolo di indennità di mancato preavviso, fino al pareggio contabile e alla parificazione del conto. Il magistrato istruttore ha quindi rimesso la questione al Collegio per l’approvazione e la dichiarazione di regolarità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo sul conto giudiziale degli agenti contabili. L’art. 613 del r.d. n. 827/1924 stabilisce che, in caso di morte del contabile, i conti sono resi dagli eredi o dai legittimi rappresentanti nel termine prescritto; l’art. 614 disciplina la compilazione d’ufficio e l’invito agli aventi causa a riconoscere e sottoscrivere il conto. Nel caso concreto l’ente locale, dopo la nota istruttoria, ha depositato il conto riconosciuto e sottoscritto dagli eredi dell’agente, unitamente alla documentazione richiesta.

La Corte verifica anzitutto il rispetto delle forme: il conto risulta compilato sul prescritto modello 21 di cui al d.p.r. n. 194/1996, reca la sottoscrizione degli eredi del contabile defunto e la firma del funzionario comunale compilatore, con il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario e la determina dirigenziale di parificazione.

Quanto al profilo sostanziale, il Collegio dà atto che la verifica di cassa aveva fatto emergere un disallineamento tra fondo accertato e fondo esistente. Tale carenza di cassa è stata integralmente reintegrata mediante le operazioni di compensazione contabile e le relative reversali di incasso, con conseguente pareggio e parificazione del rendiconto. La Corte ritiene così adempiuta la fondamentale esigenza, richiamata dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 114/1975 e n. 59/2024), secondo cui chi gestisce beni pubblici deve dare dimostrazione del loro legittimo impiego e della corretta destinazione.

Il conto, pertanto, chiude in pareggio e non è stato oggetto di rilievi né dall’ente locale, successivamente alla compilazione d’ufficio, né dal pubblico ministero contabile, che ha concluso per la regolarità e il discarico. Il Collegio dichiara perciò regolare la gestione e dispone il discarico dell’agente contabile e dei suoi eredi. Nulla sulle spese, non avendo l’agente svolto alcuna attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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