Indennità di tutela e vigilanza non quiescibile: manca la fissità (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 39 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione dei dipendenti della Regione Siciliana la base pensionabile resta disciplinata dalla legge regionale n. 2/1962 e comprende solo gli emolumenti fissi e continuativi, con esclusione di quelli accessori. L’indennità di tutela e vigilanza erogata al personale del Corpo forestale regionale non possiede i requisiti di fissità e di permanente corrispettività: è collegata al piano di lavoro, alla specifica attività di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza e alle risorse del fondo decentrato. La sua inclusione nella media degli ultimi cinque anni non è quindi dovuta, anche a prescindere dalla prova sull’effettivo possesso della qualifica. La composizione della base pensionabile è materia riservata alla legge e sottratta alla contrattazione collettiva.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti del Corpo forestale della Regione Siciliana in quiescenza tra il 2015 e il 2020, hanno chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico. Sostengono che la quota retributiva, liquidata secondo l’art. 51, comma 2, legge regionale n. 9/2015, sia stata calcolata omettendo l’indennità di tutela e vigilanza dalla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni.

Il Fondo Pensioni Sicilia ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, la genericità del ricorso collettivo e l’infondatezza nel merito, richiamando la natura accessoria dell’emolumento. L’Avvocatura dello Stato ha svolto difese analoghe per l’Assessorato regionale e il Comando del Corpo forestale, contestando la configurabilità dei requisiti di continuità e fissità.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ha anzitutto ritenuto ammissibile il ricorso collettivo, proposta da numerosi soggetti con identica normativa applicabile, medesime argomentazioni e provvedimenti di contenuto omogeneo, senza conflitto di interessi. Ha poi respinto le eccezioni di difetto di legittimazione passiva: la Regione è titolare sostanziale del rapporto, il Fondo ne è gestore e adotta i provvedimenti, sicché entrambi restano coinvolti negli effetti della decisione.

Nel merito la Corte ribadisce che la composizione della base pensionabile è riservata alla legge e non alla contrattazione collettiva. Alla contrattazione spetta la disciplina del rapporto di lavoro e della retribuzione, ma non la definizione degli emolumenti quiescibili: occorre perciò un accertamento sostanziale sulla natura della voce, senza arrestarsi alla qualificazione contrattuale.

Il richiamo resta agli artt. 4 e 31 legge regionale n. 2/1962, che individuano la parte fissa e continuativa del trattamento economico. La giurisprudenza della Sezione, richiamata anche nella decisione della Sezione d’Appello n. 85/2022, esige la compresenza di continuità e fissità, intesa come permanente corrispettività dell’emolumento rispetto alla prestazione.

L’indennità in esame non supera questo vaglio, da valutare in astratto e non sulle singole posizioni. Inserita nell’allegato del contratto collettivo tra le indennità del piano di lavoro, era decurtabile in ragione delle assenze e finanziata con il fondo per il miglioramento delle prestazioni, poi sostituito dal fondo risorse decentrate. Nel contratto 2016-2018 è collocata nella tabella delle indennità correlate a condizioni di lavoro particolari, con cadenza annuale della contrattazione decentrata. La Corte distingue il precedente sull’indennità di difesa e consulenza legale (Sez. App. n. 238/2018), dove il riconoscimento derivava dal collegamento all’espletamento dell’attività e non alla partecipazione al piano di lavoro.

Il ricorso è quindi rigettato, con assorbimento delle ulteriori censure e integrale compensazione delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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